TARI: il giudicato sull’avviso di pagamento bonario vincola i successivi atti impositivi
Il giudicato formatosi sull’atto facoltativamente impugnabile è destinato a produrre i suoi effetti sugli atti impositivi o esecutivi ad esso successivi. È questo il principio fondamentale posto alla base dell’ordinanza del 9 giugno 2026, n. 18663, con cui la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una società contribuente per la tassazione, sia pure ridotta del 30%, di un'area esterna dello stabilimento. La vicenda trae origine da un primo avviso bonario di pagamento TARI 2014, impugnato e parzialmente annullato con sentenza passata in giudicato nel 2021, che aveva escluso dalla superficie tassabile le aree di produzione continuativa di rifiuti speciali. Successivamente, il Comune aveva emesso un nuovo avviso di accertamento in rettifica, per la medesima annualità, qualificando quelle stesse aree come "operative" e tassandole con una riduzione del 30%, decisione ritenuta legittima dalla Corte di Giustizia Tributaria di I e II grado.
La Corte di Cassazione ha ricordato che il principio del giudicato, ex art. 2909 c.c., opera anche quando gli atti tributari impugnati nei due giudizi siano formalmente diversi (nella specie, un avviso di pagamento e un successivo avviso di accertamento in rettifica), purché sia identico l'oggetto del giudizio, riferito al medesimo rapporto tributario sottostante. Il giudicato formatosi sull'atto facoltativamente impugnabile si riverbera, dunque, sugli atti impositivi o esattivi ad esso successivi, i quali, laddove in contrasto con la regula iuris già accertata, restano privi di efficacia.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il precedente giudicato, avendo già escluso dalla superficie tassabile le aree destinate alla produzione di rifiuti speciali, vincolasse anche il successivo avviso di accertamento relativo alla medesima annualità 2014, sicché la sentenza impugnata, qualificando nuovamente l'area come "operativa" e tassabile, si poneva in insanabile contrasto con l'accertamento negativo già cristallizzato.
La pronuncia richiama l'attenzione degli enti impositori sulla necessità di verificare, prima di emettere nuovi atti su annualità diverse ma riferiti al medesimo rapporto tributario, l'eventuale esistenza di giudicati già formatisi sulla medesima superficie o area.