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TARI: il metodo presuntivo è subordinato a quello puntuale e la sua adozione va specificamente motivata

In materia di TARI, la misurazione puntuale dei rifiuti prodotti rappresenta il parametro ordinario della parte variabile della tariffa, poiché più funzionale all’adeguamento della pretesa impositiva al principio “chi inquina paga”. Il ricorso al metodo presuntivo ha carattere subordinato e richiede una specifica motivazione, soprattutto laddove emergano effetti tariffari sproporzionati per determinate categorie di tariffe, specie non domestiche. È questo il principio di diritto con cui il Consiglio di Stato con sentenza del 23 giugno 2026, n. 5011, ha confermato l'annullamento delle tariffe TARI 2022 deliberate da un comune veneto, ritenendo illegittima la mancata motivazione della scelta del metodo presuntivo di commisurazione del tributo.

La vicenda trae origine dal ricorso proposto da una società di gestione di parcheggi, titolare di un'autorimessa, avverso la deliberazione consiliare che, applicando il c.d. metodo normalizzato, stimava la produzione di rifiuti dell'attività in misura di gran lunga superiore a quella accertata da apposita perizia di parte. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ravvisando un difetto di istruttoria e di motivazione nella scelta del criterio presuntivo, il Comune proponeva quindi appello.

Il Consiglio di Stato ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, chiarendo che, ai sensi dell'art. 1, commi 651 e 652, della legge n. 147 del 2013, e del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la commisurazione della TARI deve avvenire prioritariamente secondo il criterio della misurazione puntuale della quantità di rifiuti effettivamente prodotti da ciascuna utenza, mentre il metodo presuntivo o normalizzato, fondato su coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa, costituisce un'opzione subordinata e sussidiaria, esperibile solo laddove non sia stata ancora organizzata la misurazione puntuale.

Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha osservato che il Comune non aveva mai attivato sistemi di misurazione puntuale e aveva optato, senza darne specifica motivazione, per il criterio presuntivo, pur in presenza di elementi (la perizia di parte) suggestivi di una sproporzione tra la produzione di rifiuti stimata e quella reale dell'utenza interessata. Ha inoltre precisato che il coefficiente Kd previsto dall'art. 4.4 dell'allegato 1 al d.P.R. n. 158 del 1999 non era oggetto della contestazione, riguardante invece, a monte, la stessa scelta del criterio di commisurazione, sindacabile sotto il profilo dell'obbligo motivazionale.

Il giudice d'appello ha infine escluso che l'annullamento dell'atto comunale determini una lesione del principio di integrale copertura dei costi del servizio di cui all'art. 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013, trattandosi di conseguenza propria dell'illegittimità accertata, i cui oneri non possono essere traslati sul principio di equilibrio del piano finanziario.