TARI: la riduzione per rifiuti speciali non può essere riconosciuta solo sulla base di una perizia prodotta in giudizio
In assenza degli adempimenti dichiarativi previsti dal regolamento comunale, il contribuente non può ottenere la riduzione della TARI per la produzione di rifiuti speciali limitandosi a produrre, nel giudizio tributario, una perizia di parte. La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5729 del 13 marzo 2026, è tornata sull’argomento del rispetto della disciplina regolamentare comunale e degli obblighi dichiarativi del soggetto passivo TARI.
Nel giudizio di merito, una società si era vista riconoscere la riduzione tariffaria del 40% prevista dal regolamento comunale per le tipografie, sulla sola base di una perizia tecnica presentata in sede giudiziale, senza che fosse stata previamente presentata all’amministrazione comunale la documentazione richiesta dalla normativa locale.
La Corte ha ribadito che il presupposto della TARI è costituito dalla mera disponibilità di locali e aree produttive di rifiuti, assistita da una presunzione di produttività superabile solo con la prova contraria del contribuente. L’esenzione o la riduzione tariffaria prevista dall’art. 1, comma 649, della legge n. 147 del 2013 per le superfici di produzione di rifiuti speciali, smaltiti a proprie spese dal produttore, integra un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo, sicché l’onere di allegazione e di prova grava sempre sul contribuente che intende fruirne.
Il regolamento comunale richiamato nel giudizio imponeva al contribuente due distinti adempimenti: un obbligo dichiarativo, da assolvere nella denuncia originaria o di variazione, e un separato onere informativo annuale, da soddisfare entro il 30 giugno dell’anno successivo, corredato dalla documentazione attestante l’effettivo smaltimento dei rifiuti (modello MUD, fatture, registro di carico e scarico, autorizzazioni). Tali adempimenti, ha chiarito la Corte, costituiscono una vera e propria condizione per beneficiare dell’agevolazione, funzionale a consentire all’amministrazione un tempestivo controllo sull’effettiva sussistenza dei presupposti. La produzione di una perizia in sede giudiziale non può quindi sopperire alla mancata presentazione, anno per anno, della dichiarazione e della documentazione prescritte dal regolamento comunale.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso del Comune, offrendo un’indicazione operativa rilevante per gli uffici: in sede di contenzioso, l’assenza della dichiarazione annuale e della eventuale documentazione tecnica prevista dal regolamento TARI è opponibile al contribuente anche a fronte di perizie prodotte successivamente in giudizio, restando questi adempimenti condizione necessaria per l’accesso al beneficio.