TARI: la superficie tassabile accertata con verbale di sopralluogo non contestato prevale sulle perizie di parte
Con sentenza del 20 marzo 2026, n. 574, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria ha rigettato l'appello proposto da una società contro un Ente locale, confermando la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittimo il sollecito di pagamento TARI per l'anno 2016, relativo a una superficie tassabile accertata in mq. 8.232,96 nell'ambito di un insediamento industriale di oltre 10 ettari. La società contribuente contestava tale misurazione, sostenendo, sulla base di una perizia tecnica di parte, che dovesse considerarsi tassabile una superficie sensibilmente inferiore.
La Corte ha richiamato il principio per cui il presupposto impositivo della TARI, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993, è costituito dall'occupazione o detenzione di locali e aree nel territorio in cui il servizio di raccolta è istituito e attivato, con conseguente presunzione relativa di produzione di rifiuti a carico del possessore. L'esclusione dalla superficie imponibile delle aree destinate alla produzione di rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013, non opera automaticamente, ma richiede che il contribuente fornisca all'ente la denuncia, l'individuazione degli spazi e idonea documentazione comprovante le condizioni dell'esclusione.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto dirimente il verbale di sopralluogo del 13 aprile 2018, sottoscritto senza contestazioni dalla stessa contribuente, sulla base del quale l'ente aveva già escluso dalla tassazione le aree destinate a parcheggio, deposito e stoccaggio, attestando una superficie tassabile di mq. 8.232,96. Tale misurazione è stata giudicata intrinsecamente più attendibile rispetto alla tesi della ricorrente, secondo cui sarebbero tassabili solo gli uffici amministrativi, ritenuta illogica anche in ragione della necessaria presenza, all'interno delle aree produttive, di spogliatoi, servizi e aree comuni che producono comunque rifiuti ordinari. La Corte ha inoltre richiamato proprie precedenti pronunce relative alle annualità 2020 e 2021, riguardanti la medesima controversia tra le parti, confermando l'orientamento secondo cui la perizia di parte, priva di nuove misurazioni effettive, non è idonea a superare l'accertamento tecnico in contraddittorio.