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TARI: la tassazione delle “corsie di vendita” e i rifiuti speciali

Il Tar Emilia-Romagna, con sentenza 22 gennaio 2024 n. 50, ha rigettato il ricorso presentato da alcune società operanti nel settore della Grande Distribuzione contro l’Ente impositore, nel quale si chiedeva espressamente l’annullamento della determina di approvazione di modifiche apportate nel Regolamento comunale TARI.

Le ricorrenti riscontravano alcune violazioni nel regolamento comunale, con particolare riferimento alla non applicazione delle esenzioni previste per coloro che producono rifiuti speciali, in via prevalente e continuativa. Si eccepiva che l’Ente non avesse tenuto conto di quanto previsto dall’art 1 comma 649 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e che avesse, per di più, posto a tassazione la quasi totalità delle superfici destinate alla vendita, ignorando il fatto che i rifiuti prodotti, in queste specifiche aree, potessero essere considerati (come sostenuto dalle ricorrenti) “rifiuti speciali” e dunque esenti dalla tassazione da corrispondere all’Ente, in quanto smaltiti autonomamente e non tramite il servizio comunale.

E’ opportuno rilevare che l’attività esercitata dalle ricorrenti riconduceva alla distribuzione operata attraverso supermercati e che il motivo della discussione tra le parti riguardava le aree destinate alla vendita (le cosiddette corsie di vendita), dove si può ritenere, in linea di massima, che si producano imballaggi primari e secondari, piuttosto che quelli terziari.

Per imballaggi primari si intendono involucri contenenti la merce esposta negli scaffali; per imballaggi secondari si intendono involucri contenenti più imballaggi primari; per imballaggi terziari, invece, si intendono i dispositivi che sono utilizzati per la movimentazione della merce e che devono essere necessariamente destinati al riutilizzo e in nessun caso allo smaltimento.

Con il d.lgs. n 116 del 2020 è stato definito che i soli imballaggi terziari sono qualificati come rifiuti speciali, poiché tali imballaggi devono essere trattati e avviati al recupero esclusivamente dal contribuente e non possono essere conferiti al servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. A differenza, invece, di quelli primari e secondari che possono essere considerati urbani e pertanto inclusi nel servizio comunale.

Il Collegio ha confermato la legittimità dell’operato dell’Ente “sia riguardo l’ampio ambito di applicazione della TARI previsto espressamente dall’art 1 comma 641 della L. 147 del 2013, secondo cui il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani“, sia riguardo alla circostanza che, fissati dalla legge statale i casi eccezionali di esclusione della TARI per i contribuenti non inclusi nelle utenze domestiche (casi in cui, le superfici oggetto di attività: non possono oggettivamente produrre rifiuti ex. art 1, comma 641 L.147/2013; consistono in aree scoperte non operative ex. art 1 comma 641 seconda parte L. 147/2013; consistono in aree ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali ex art. 1, comma 649 L 147/2013) spetta al contribuente dimostrare l’esistenza dei presupposti per beneficiare della detassazione degli imballaggi terziari derivanti dall’attività di produzione di rifiuti speciali.”

Aggiunge: “Per quanto riguarda più specificatamente gli “imballaggi terziari”, la nuova disciplina, pur assimilandoli ai rifiuti speciali, non li esclude tot court dall’imposizione TARI, prevendendo l’esclusione dal tributi solo riguardo alle superfici che, per struttura e destinazione, producono solo tale tipologia di rifiuti speciali, con dimostrazione di tale effettiva produzione che è posta a carico del contribuente che chiede la relativa esenzione o riduzione della TARI.“

Emerge, dunque, l’importanza della presentazione della dichiarazione TARI con eventuali richieste di esenzione/riduzione da parte del contribuente che ritenga poter beneficiare della detassazione di alcune superfici e che quanto dichiarato debba essere oggettivamente riscontrabile sulla base di elementi oggettivi rilevabili e da idonea documentazione.