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TARI: l'esenzione per i rifiuti speciali non copre i magazzini di prodotti finiti

Una società operante nel settore del recupero e della cernita di rifiuti cartacei ha impugnato due avvisi di pagamento TARI 2022, relativi a un'area scoperta destinata al trattamento preliminare dei rifiuti e a un magazzino. La contribuente ne rivendicava la piena esenzione dal tributo, sostenendo che i locali fossero pienamente inseriti nel proprio ciclo produttivo di rifiuti speciali, smaltiti in proprio tramite operatori specializzati.

La Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia, con sentenza n. 911/2026, ha ricordato che, ai sensi dell'art. 238, comma 10, del d.lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico sono esentate dalla TARI limitatamente alla componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti (quota variabile), restando comunque dovuta la quota fissa, destinata a coprire i costi di investimento del servizio. L'esenzione per i rifiuti industriali prevista dal d.lgs. 166/2020 riguarda inoltre unicamente le superfici in cui l'imprenditore produce rifiuti industriali propri, non le aree destinate al trattamento di rifiuti di terzi.

Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio ha confermato che il magazzino contestato era in concreto utilizzato come deposito di prodotti finiti, circostanza accertata dal Comune tramite sopralluogo, e non per lo stoccaggio di materie prime o semilavorati, venendo così meno il collegamento funzionale al ciclo produttivo richiesto per l'esenzione. L'appello è stato pertanto respinto.