TARI, per l'esenzione il magazzino deve essere servente l'opificio
La Corte di Cassazione civ., Sez. V, con Ordinanza n. 11476 del 01/05/2025, ha affrontato il tema dell'esenzione TARI di magazzini correlati ad attività produttiva.
Occorre indicare le aree laddove si producono rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, nonché 'i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive. La legge individua, dunque, un collegamento fra le aree produttive ed i locali adibiti a deposito di materiali che consente l'assimilazione dei secondi alle prime, ai fini dell'esonero dall'imposta, basato su quattro presupposti: il primo è che il collegamento sia funzionale, il secondo è che il collegamento sia esclusivo, il terzo è che in essi debbono prodursi, in via prevalente e continuativa, rifiuti speciali, il quarto riguarda la condizione di avere il produttore provveduto al trattamento dei rifiuti speciali ivi prodotti in conformità con la normativa vigente.
Il magazzino deve, quindi, essere, prima di tutto, 'servente rispetto all'opificio, in secondo luogo 'esclusivamente connesso all'attività produttiva', ovverosia non adibito ad altro, in terzo luogo, consistere in un'area ove si producono, così come per i locali produttivi in senso stretto, rifiuti speciali, in modo stabile e del tutto preponderante rispetto ai rifiuti urbani assimilabili. L'assoggettamento alla parte variabile dell'imposta (essendo sempre dovuta quella fissa, circostanza questa non contestata dalla ricorrente) è dunque condizionato non alla semplice denominazione del locale, ma alle sue caratteristiche concrete ed all'esistenza o meno del suo collegamento funzionale ed esclusivo con l'attività produttiva.
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