TARI: rifiuti speciali
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22121 del 31/07/2025, ritorna a ribadire che, in materia di TARI, tanto le deroghe alla tassazione quanto le riduzioni delle superfici e tariffarie non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonché, tra le stesse parti, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit.).
I giudici hanno rimarcato che l’esenzione dal tributo è ora prevista per quella parte di superficie ove i rifiuti speciali si formino «in via continuativa e prevalente», ed a condizione che i produttori (tenuti a provvedere a proprie spese) «ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente».
Si ricorda che tale previsione normativa è differente dal previgente regime (d. lgs. n. 507/1993, art. 62, c. 3) che lo correlava a quella parte di superficie «ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti» (v. Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 4 aprile 2012, n. 5377).
Importante sottolineare che è onere del contribuente che intende ottenere l’esenzione dimostrare i fatti. L’ assenza di una preventiva dichiarazione del soggetto passivo TARI, volta ad invocare l’esenzione dal pagamento della tassa su delimitate aree dove si producono rifiuti speciali, fa decadere il diritto all’esenzione.