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TARI: rifiuti speciali e dichiarazione

"La produzione di rifiuti esenti non comporta la totale detassazione dei locali quando questa si accompagna a quella di rifiuti assimilati, ma attribuisce un beneficio fiscale che dà luogo a una riduzione tariffaria (Cass. Sez. V n. 21146 del 29/7/2024). A tal fine, spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (..), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale" (cfr. Cass. 21250/2019, 17622/2016, 18054/2016);

E' quanto si legge nell'ordinanza n. 29326 del 05/11/2025 della Corte di Cassazione.

E' ormai consolidato il principio che per poter beneficiare dell'esclusione è necessario, che il contribuente dichiari la produzione dei rifiuti speciali nella denuncia originaria o di variazione, in quanto ricade sul soggetto passivo il dovere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, in quanto produttive di rifiuti speciali, possono beneficiare dell'esclusione dal computo della superficie complessiva imponibile ovvero della riduzione di tariffa.

I giudici ricordano, altresì, che "in tema di TARI, le variazioni delle condizioni di applicabilità dell'imposta hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificato il mutamento della situazione di fatto o di diritto, ove dichiarate entro i 60 giorni successivi, altrimenti decorrono dal giorno della dichiarazione, poiché, pur essendo consentito al contribuente di comunicare in ogni momento all'ente impositore la variazione, si esclude che la stessa possa esplicare efficacia retroattiva" (Cass. Sez. V civ. n. 9051 del 30/3/2023).