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TARI: sanzionabile l’inquilino che omette la dichiarazione anche se il proprietario adempie al tributo

Con ordinanza 11 aprile 2026, n. 9133 la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di omessa dichiarazione TARI. Nel caso di specie, il proprietario aveva saldato gli avvisi di pagamento TARI anche dopo la concessione dell’appartamento in locazione. Secondo la Suprema Corte il conduttore che omette di presentare la dichiarazione iniziale di detenzione dell’immobile è in ogni caso soggetto a sanzione per la violazione dell’obbligo dichiarativo. Si ricorda che ai sensi dell’art. 1., c. 642 della legge n. 147/2013, la TARI è dovuta «da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani». La dichiarazione si configura pertanto come un obbligo di fare, personalmente gravante sul possessore o detentore del bene.

Al conduttore, d’altra parte, non può essere richiesto anche l’adempimento del tributo. Precisa la Corte che: «Il versamento del tributo, in quanto prestazione di dare avente ad oggetto un esborso pecuniario, non ha natura strettamente personale, essendo possibile anche per le obbligazioni tributarie l'adempimento di un terzo in luogo del debitore ( art. 1180 cod. civ.) con efficacia solutoria nei confronti del creditore. Per cui, dopo il pagamento ricevuto dal terzo (nella misura dovuta e nel termine prefissato), l'ente impositore non può pretendere l'ulteriore riscossione del tributo nei confronti del contribuente, ingenerandosi, altrimenti, una palese duplicazione di imposta».

Spetta all’Ente però valutare la corrispondenza (totale o parziale) dell'importo versato con il debito effettivamente dovuto dal conduttore, non necessariamente coincidente con i versamenti effettuati dal proprietario per gli elementi variabili e soggettivi costituenti la tariffa.