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TARSU: conforme alla legge la delibera comunale che stabilisce una tariffa superiore per gli alberghi

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n.23241 depositata in cancelleria il 18/09/2019 stabilisce che in tema di TARSU il Comune è pienamente legittimato a determinare una tariffa superiore per la categoria degli esercizi alberghieri rispetto alle civili abitazioni.

Il caso riguarda una richiesta di rimborso TARSU anni 2007-2011 con la quale una società alberghiera lamentava una tariffa eccessivamente elevata ed aveva rivendicato l’assimilazione degli esercizi alberghieri ai locali ad uso abitativo sul presupposto che questi avessero la stessa potenzialità di produzione di rifiuti.

Il Comune risultava parzialmente soccombente sia in primo che in secondo grado; in particolare secondo i giudici della CTR "è evidente che la produzione di rifiuti di un albergo nel suo complesso è maggiore di quella delle abitazioni private; tale principio, tuttavia, trova giustificazione solo con riguardo alle parti comuni, quali saloni di ricevimento, sale destinate a ristorazione o a prima colazione, cucine lavanderie magazzini, in cui si realizza la maggiore produzione di rifiuti.

La maggiore tassazione avrebbe dovuto riguardare esclusivamente solo queste aree e non le camere con il conseguente annullamento della delibera comunale TARSU rispetto a quest’ultime.

Da ciò il ricorso in Cassazione da parte dell’ente impositore.

I giudici di legittimità ribaltano la sentenza dei loro colleghi della CTR con la seguente motivazione: "in tema di TARSU, è legittima la delibera comunale che preveda una tariffa per la categoria degli esercizi alberghieri notevolmente superiore a quella applicata alle civili abitazioni, in quanto costituisce un dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di rifiuti propria di tali esercizi (Cass. n. 8308 del 2018, n.302 del 2010, n.5722 del 2007) […] non pare che possa acquisire rilevanza la distinzione nell’ambito dell’esercizio alberghiero tra zone più o meno produttive di una maggiore quantità di rifiuti".

Inoltre l’art.68 del d.lgs. 507/1993 attribuiva ai Comuni la facoltà e non l’obbligo di differenziare le tariffe in relazione alla maggiore o minore produttività dei rifiuti. Con l’introduzione della TARI è stato inserito anche nella norma il principio "chi inquina paga", e tale obbligo è divenuto stringente.

Pertanto è da ritenersi legittima la delibera del Comune di approvazione delle tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri viene distinta ed assoggettata ad una tariffa superiore rispetto alle civili abitazioni.