TARSU: l'agevolazione per inutilizzabilità dell'immobile può spettare anche senza dichiarazione formale se il comune ne era già a conoscenza
In materia di tassa rifiuti, la dichiarazione specifica per l’ottenimento dell’esenzione per inutilizzabilità dell’immobile è sempre e comunque dovuta? Di questo quesito è stata investita la Corte di Cassazione, che si è espressa con ordinanza 15/05/2026, n. 14486. La causa inizia in Liguria, dove un Comune notifica avviso di accertamento TARSU per le annualità 2008-2012, per omessa denuncia di occupazione di un'unità immobiliare. Dopo due giudizi favorevoli all’Ente, il contribuente proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo che per gli anni 2008-2010 l'immobile era inutilizzabile per lavori di ristrutturazione – di cui aveva dato comunicazione al Comune con denuncia di inizio lavori – e che per gli anni 2011-2012 fosse locato a terzi con contratto registrato.
La Corte ha ricordato che il presupposto della TARSU/TARI è la mera disponibilità dell'area produttiva di rifiuti, superabile solo con prova contraria a carico del detentore, e che le agevolazioni non operano automaticamente ma richiedono, di regola, un'apposita dichiarazione. Ha tuttavia richiamato l'orientamento "sostanzialista" già elaborato in materia di ICI/IMU, fondato sul principio di collaborazione e buona fede (art. 10, comma 1, dello Statuto del contribuente) e sulla regola per cui al contribuente non può chiedersi la prova di fatti già documentalmente noti all'ente (art. 6, comma 4, dello Statuto).
Applicando tale orientamento anche alla TARSU, la Corte ha ritenuto che la denuncia di inizio lavori di ristrutturazione, pur non costituendo la formale dichiarazione di variazione prevista dalla disciplina del tributo, fosse comunque idonea a rendere l'ente edotto dello stato di inutilizzabilità dell'immobile, con conseguente accoglimento del motivo relativo alle annualità 2008-2010. Per gli uffici tributi, la pronuncia segnala che comunicazioni pervenute all'ente per finalità diverse da quella tributaria (ad esempio pratiche edilizie) possono comunque rilevare ai fini del riconoscimento di agevolazioni, se idonee a portare a conoscenza dell'amministrazione la situazione di fatto rilevante.