Tassazione del contributo comunale per la rinegoziazione del canone locazione
Il contributo erogato per la rinegoziazione del contratto di affitto, finalizzato alla riduzione dei canoni di locazione - di cui sono beneficiari diretti del contributo i proprietari di alloggi che abbiano rinegoziato il contratto di locazione, secondo determinati criteri e beneficiari indiretti i conduttori - è assoggettato allo stesso regime del reddito che va ad integrare. Lo chiarisce la Risposta n. 91/2025 confermando l’applicabilità della “cedolare secca” di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ove applicabile.
Nel caso di specie, considerato che il contributo viene erogato dal Comune, sulla base di una delibera della Giunta Regionale, a fronte della riduzione del canone di locazione da parte del locatore, in quanto conseguito in sostituzione ed integrazione del canone (rectius reddito) del percipiente, lo stesso, ai sensi dell’art. 6 del TUIR, costituisce reddito della stessa categoria e deve, pertanto, essere assunto ai fini della determinazione del reddito fondiario derivante da immobili locati, ai sensi dell'articolo 36 del TUIR da determinare, in via ordinaria, secondo i criteri generali previsti dal successivo articolo 37. In alternativa, si potrà accedere al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al ricorrere dei requisiti ivi previsti.
In tale ipotesi, il contributo erogato, analogamente al canone di locazione ridotto, deve essere indicato nel modello 730 (sezione I del quadro B), barrando la casella di colonna 11 'Cedolare secca'' e inserendo, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, nella colonna 2 ''utilizzo'' il codice 8. Più precisamente, sia nel modello 730 che nel modello Redditi PF, il contribuente sarà tenuto a compilare un solo rigo del quadro B, ovvero RB, valorizzando, in particolare, il campo 6 ''Canone di locazione'' con l'importo calcolato come descritto.