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Tassazione piena per la permuta immobiliare tra Comune e Parrocchia

Sconta l'imposta di registro in misura ordinaria l'atto di permuta tra un Comune ed una Parrocchia avente ad oggetto il reciproco trasferimento di immobili ad uso sportivo realizzati direttamente dalla Parrocchia e dal Comune su terreni, rispettivamente, del Comune e della Parrocchia stessi. Lo chiarisce la risposta n. 292/2019 dell'Agenzia delle entrate.
Non è infatti applicabile:
- né il comma 88 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che estende l'applicazione dell’art. 32, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 601 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale) a "tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi". L'Agenzia conferma il proprio orientamento per cui "il regime agevolativo previsto dal citato comma 88 non può essere esteso ad atti che, sebbene genericamente preordinati alla trasformazione del territorio, non hanno ad oggetto interventi edilizi riconducibili a quelli previsti dalla disciplina individuata dalla legge n. 10 del 1977 e successive modifiche, tra i quali rientrano, invece, tra l’altro, le cessioni di aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all’intervento edilizio, ovvero gli atti aventi ad oggetto la redistribuzione di aree tra colottizzanti (cfr. in tal senso risoluzioni 4 gennaio 2012, n. 1/E e 1° giugno 2015, n. 56/E)". Nella fattispecie, i riferimenti alla legge n. 10/1977 appaiono generici, sicché l’atto di permuta non può farsi rientrare tra gli interventi edilizi riconducibili alla disciplina individuata dalla legge medesima, né ha valore la - sempre generica - circostanza per la quale gli interventi sono effettuati in attuazione del Piano di Zona. Inoltre, l'applicazione della norma presuppone un accordo o convenzione che, nel caso di specie, non c'è dato che il ricorso all’atto di permuta viene previsto solo nella deliberazione di Giunta approvata dal Comune;
- né l'esclusione dalla soppressione delle agevolazioni ai fini dell'imposta di registro prevista dall'art. 10 c.4 D.Lgs. 23/2011 agli atti "aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta". La permuta non ha luogo tra tra lo Stato ed un ente pubblico territoriale, ma tra un ente pubblico territoriale ed una Parrocchia. 
"Del resto" conclude l'Amministrazione "le norme agevolative sono di stretta interpretazione, e, pertanto, l’ambito applicativo delle stesse non può essere esteso, in via interpretativa, a fattispecie non espressamente contemplate dalla norma." 
Di conseguenza, si applicherà il trattamento fiscale previsto dall’articolo 43 del TUR, in base al quale la base imponibile della permuta è costituita dal valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta. L'atto sconterà l'imposta di registro nella misura  proporzionale del 9%, ai sensi dell’articolo 1 della Tariffa; parte prima allegata al TUR, ad imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa  di 50 euro ciascuna ed esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011.
Va evidenziato che la soluzione in commento presuppone l'esclusione da IVA di entrambe le cessioni, in quanto, nell’ipotesi in cui il contratto di permuta comprendente un trasferimento soggetto ad Iva, l’imposta di registro si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 40, comma 2, D.P.R. n. 131/1986.