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Tassazione separata per le misure compensative ai dipendenti pubblici

Con la risposta n. 198/2025, l’Agenzia delle Entrate conferma l’applicazione della tassazione separata a somme erogate una tantum, misure compensative previste per i dipendenti di una Autorità a seguito della modifica del sistema previdenziale avvenuta nel quinquennio 2020-2024.

A partire dal 1° gennaio 2020, l’ente pubblico ha introdotto un nuovo regime previdenziale denominato Indennità di Fine Rapporto (IFR), in sostituzione del tradizionale sistema TFR/TFS. Ai dipendenti in servizio al 7 aprile 2020 è stata concessa la possibilità di optare tra il nuovo IFR e il mantenimento del TFR con adesione a un fondo di previdenza complementare, con scadenza per l’opzione fissata al 30 giugno 2025. Per mitigare gli effetti economici della transizione, l’amministrazione ha previsto l’erogazione di compensazioni economiche una tantum per il personale in servizio tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024.

Per la tassazione delle somme, l’Agenzia delle entrate ha confermato che le misure compensative rientrano tra le indennità equiparabili al TFR, come previsto dall’art. 17, comma 1, lettera a) del TUIR. Di conseguenza, tali somme devono essere assoggettate a tassazione separata, ai sensi dell’art. 19, comma 2-bis. Si tratta infatti di un trattamento “equipollente” che, con circolare del Ministero delle finanze 5 febbraio 1986, n. 2, parte n. 2, è stato chiarito trattarsi di indennità spettanti ai pubblici dipendenti e regolate da norme legislative e/o regolamentari specifiche. L’Autorità, nel caso di specie, ha definito con proprio Regolamento l’ordinamento del proprio personale, definendo con apposite delibere l’opzione in favore del personale assunto precedentemente all'aprile 2020, con la finalità di neutralizzare gli effetti della modifica del sistema previdenziale dei dipendenti. Considerate le finalità e le modalità di determinazione delle misure compensative, le stesse rientrano tra le indennità equipollenti soggette a tassazione separata con le modalità dell’art.19 del TUIR.