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Telefisco 2026: Schema d’atto e obblighi di motivazione

Nel Convegno annuale Telefisco 2026, avvenuto lo scorso 5 febbraio, è stato posto all'Agenzia dell'Entrate il seguente quesito:

"Se a seguito d’istanza di adesione presentata dopo la notifica dello schema d’atto non viene raggiunto un accordo tra le parti, l’Ufficio nell’atto impositivo successivo deve motivare le ragioni per le quali non condivide quanto rappresentato dal contribuente nel corso del procedimento di adesione?"

L'Agenzia dell'Entrate ha affermato che:

"l’articolo 6-bis, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, stabilisce che «l’atto adottato all’esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione ritiene di non accogliere».

Pertanto, in ragione di tale disposizione, che garantisce il diritto al contraddittorio pieno ed effettivo, si ritiene che l’atto impositivo debba tenere conto delle osservazioni del contribuente rappresentate nel corso del procedimento di adesione motivando in ordine alle ragioni per le quali l’Amministrazione finanziaria ritenga di non accogliere le stesse".