Termine relazione di fine mandato se le elezioni vanno oltre la scadenza del mandato
La Corte Conti Autonomie con delibera n. 17/2025 è intervenuta in riferimento alla relazione di fine mandato se le elezioni vanno oltre la scadenza del mandato
Il Comune istante, tramite il CAL, poneva alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte un quesito inerente al termine per la negoziazione della relazione di fine mandato per quegli enti che, a seguito del rinvio delle elezioni, disposto con l'art. 1, comma 1, lettera b), dln 26/2020, durante la fase pandemica, hanno eletto i loro consigli comunali e il Sindaco nelle date del 20 e 21 settembre 2020, vale a dire in un periodo diverso rispetto al momento elettorale ordinario (che, ai sensi dell'art. 1 della legge 182 del 1991, coincide con il 15 aprile – 15 giugno di ogni anno). In seguito a tale disposizione, le consultazioni elettorali si terranno nelle date del 20 e 21 settembre 2020 per ben 962 comuni sul territorio nazionale. Il dubbio del Sindaco concerne il calcolo dei termini di trattare della relazione. L'Ente prospetta due possibili soluzioni sul computo del termine: 1) a ritoso rispetto alla data di naturale scadenza del mandato, vale a dire cinque anni dal 22 settembre 2020; 2) un ritoso dalla data delle prossime elezioni amministrative, da tenersi nella primavera del 2026 (cfr. circolare n. 83/2024 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali).
La Sezione ha enunciato in proposito il seguente principio di diritto:
«Nel caso in cui le elezioni dei consigli comunali abbiano luogo oltre la scadenza del mandato il termine per la consegna della relazione di fine mandato di cui all'art. 4, comma 2, d.lgs. N. 149/2011 deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni e non dalla scadenza del quinquennio dall'inizio del mandato».