Termini per il ciclo della performance
L’art. 4 del disegno di legge “Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni” prevede:
La relazione al provvedimento rileva che l’articolo 4 novella l’articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Quest’ultimo disciplina il ciclo di gestione della performance, prevedendo che esso si articoli in alcune fasi:
a) la definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance (di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo n. 150);
b) il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) il monitoraggio in corso di esercizio e l’attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) la misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) l’utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
La novella consiste nella previsione di un termine per lo svolgimento delle fasi di cui alle lettere a) e b) sopra ricordate, ossia la definizione e assegnazione degli obiettivi, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, nonché il collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse.
Tali fasi del ciclo di gestione – si viene a prevedere – debbono essere ultimate entro il primo trimestre di ogni anno.
Novella normativa:
Art. 4. (Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
1.All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: « definizione e assegnazione » sono inserite le seguenti: « , entro il primo trimestre di ogni anno, »;
b) alla lettera b), dopo la parola: « collegamento » sono inserite le seguenti: « , entro il termine di cui alla lettera a), ».