Tesoriere libero da vincoli, ma non del tutto
L’art. 57 comma 2 quater del DL 124/2019 porta notevole semplificazione al ruolo del tesoriere, complicando ancor di più quello del responsabile servizi finanziari. Riducendo i controlli, quindi gli oneri, per il tesoriere la norma si pone l’obiettivo di arginare il fenomeno, sempre più diffuso delle gare di tesoreria deserte, prima di diventare notevolmente onerose.
Il ruolo del tesoriere si avvicina così a quello del cassiere, ma non tutti i controlli e gli adempimenti sono evitati dal DL 124/2019.
L’art. 57 comma 2 quater in questione abroga alcune parti significative del Tuel, in particolare:
"Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati;
b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata".
Art. 216 comma 1 Tuel: "I pagamenti possono avere luogo nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato. A tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive riguardanti l'esercizio in corso di gestione. Il tesoriere gestisce solo il primo esercizio del bilancio di previsione e registra solo le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolate effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario"
Art. 216 comma 3 Tuel: "I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma".
Art. 226 comma 2 lettera a): "Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione: a) gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata, per ogni singolo programma di spesa.
L’evoluzione normativa volta alla semplificazione dei compiti del tesoriere (forse anche troppo) non ha però modificato un comma importante, tuttora vigente, nell’ambito dell’art. 175 Tuel, ovvero il comma 9 bis, che recita, in tema di variazioni di bilancio:
"Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:
a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario".
Di conseguenza non sembrano corrette le comunicazioni dei tesorieri, che già ad inizio anno hanno invitato gli uffici finanziari degli enti locali a non trasmettere più elenco dei residui, bilancio con relativi stanziamenti e articolazioni. Rimane questo obbligo di comunicazione da parte dell’ente locale e obbligo di controllo conseguente da parte del tesoriere. Certo, visto la ratio della norma art. 57 comma 2 quater DL 124/2019 non si può escludere che la vigenza dell’art. 175 comma 9 bis Tuel sia una svista del legislatore, ma ad oggi non si può disapplicarne la portata solo in via analogica