← Indietro

TIA E TARI "puntuale": la giurisdizione spetta al giudice ordinario, non a quello tributario

Con ordinanza del 9 giugno 2026, n. 20263, la Corte di Cassazione ha ribadito il difetto di giurisdizione del giudice tributario in una controversia promossa da una società contro due ingiunzioni fiscali relative alla TIA 2013 e alla TARI "puntuale" 2014. La società aveva impugnato gli atti dinanzi ai giudici tributari, lamentando l'errata determinazione della tariffa (basata sul numero degli svuotamenti dei cassonetti) e l'assenza di adeguata informazione sul nuovo sistema di misurazione.

La Corte ha ribadito il riparto di giurisdizione elaborato dalle Sezioni Unite in materia di prelievi sui rifiuti. Per la TIA, sorta dopo il 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore dell'art. 14 del d.l. n. 78/2010), la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Quanto alla TARI "puntuale" o "corrispettiva", disciplinata dall'art. 1, commi 667 e 668, della legge n. 147/2013, si tratta di un'entrata di natura privatistica – fondata sul nesso sinallagmatico tra servizio reso e corrispettivo dovuto – la cui cognizione è parimenti devoluta al giudice ordinario.

Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha rilevato che il petitum sostanziale della controversia riguardava, per l'annualità 2013, la TIA e, per l'annualità 2014, la TARI corrispettiva introdotta dal Comune: entrambe le pretese, dunque, esulavano dalla giurisdizione tributaria, adita dalla società ricorrente nei gradi di giudizio precedenti. In difetto di giudicato interno sul punto, atteso che il vizio di giurisdizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.

La pronuncia è di rilievo pratico per gli enti locali e i gestori del servizio rifiuti che abbiano adottato tariffe corrispettive ex art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013: le eventuali controversie sulla debenza di tali tariffe devono essere instaurate, e difese, dinanzi al giudice ordinario e non a quello tributario.