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TIA2 soggetta ad IVA

La Corte di Cassazione, nella sentenza 15076/2019 della VI sezione civile, conferma il precedente orientamento (Cassazione n. 16332/2018 ) secondo cui la tariffa di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, come interpretata dall'art. 14, comma 33, del decreto-legge n. 78 del 2010 (c.d. "TIA2") ha natura privatistica, ed è pertanto soggetta ad IVA. I giudici danno risalto alle differenziazioni operate dalla normativa rispetto alla TIA1 (art. 49 D.Lgs. 22/1997), dichiarata di natura tributaria. In particolare, la TIA 2 assume la natura di corrispettivo per il servizio di smaltimento rifiuti, sorgendo l'obbligo del pagamento in base all'effettiva fruizione del servizio, e commisurando il dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti. La natura privatistica è stata confermata dall'articolo 14, comma 33, del Dl 78/2010 il quale dispone "le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria".