Titolari di cariche “non eletti”: trattamento fiscale
Con la risposta n. 248/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi spesa erogati ai sottosegretari regionali non eletti non possono beneficiare dell’esenzione fiscale prevista dall’art. 52, comma 1, lettera b), del TUIR.
La Regione aveva evidenziato come i sottosegretari, pur non eletti, ricevessero un trattamento economico equiparabile a quello dei consiglieri, comprensivo di indennità e rimborsi spesa, e svolgessero funzioni di supporto al Presidente della Giunta. Da qui la richiesta di estendere anche a loro l’esenzione fiscale prevista per i rimborsi spesa dei titolari di cariche elettive.
Tuttavia, l’Agenzia ha respinto tale interpretazione, sottolineando che la norma agevolativa è espressamente riservata ai titolari di cariche elettive e a coloro che esercitano funzioni costituzionalmente previste in virtù di un’elezione. I sottosegretari regionali, essendo nominati e non eletti, non rientrano in tale categoria, nonostante l’equiparazione economica e funzionale. La Risposta si rifà ai precedenti di prassi ed in particolare alla circolare n. 326 del 1997 che “al paragrafo 5.8, precisa, inoltre, che sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e le funzioni di cui all'articolo 114 della Costituzione, tra le quali, per quanto riguarda il comparto regionale, cita espressamente le indennità per i consiglieri regionali, e non anche quelle dovute a componenti non eletti, quali ad esempio, gli assessori regionali o i sottosegretari regionali”. I compensi in commento non rientrerebbero, quindi, nell’assimilazione a redditi da lavoro dipendente di cui alla lettera g) né è applicabile il trattamento di esenzione previsto dall'articolo 52, comma 1, lettera b), per i rimborsi erogati ai titolari di cariche elettive.
Vale la pena ricordare che il citato par. 5.8 considera assimilati a reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’art.51 lettera g) del TUIR (assimilazione diversa da quella di cui alla lettera f) per “l’esercizio di pubbliche funzioni”):
- le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, percepite dai membri del Parlamento nazionale;
- le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e le funzioni di cui agli artt. 114 (indennità per i consiglieri regionali, provinciali e comunali) e 135 (giudici della Corte Costituzionale) della Costituzione;
- le indennità di cui all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384 spettanti ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo;
- le indennità spettanti, ai sensi della legge 27 dicembre 1985, n. 816, agli amministratori locali e cioè ai sindaci, agli assessori comunali, al presidente e agli assessori provinciali, al presidente e ai componenti di organi esecutivi delle aziende speciali, al presidente e ai componenti di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende. Sono riconducibili nella previsione normativa della lett. g) anche le indennità percepite dagli amministratori delle comunità montane.