TOSAP e parchi eolici tra conciliazione e chiusura del contenzioso
Con l’ordinanza Cass. civ., Sez. V, 3 febbraio 2026, n. 2265 , la Corte di cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in una controversia relativa all’applicazione della TOSAP per occupazioni connesse alla realizzazione e gestione di un parco eolico.
La vicenda traeva origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per l’omessa denuncia e il mancato versamento della TOSAP, riferita a diverse tipologie di occupazione ritenute permanenti: installazione delle torri eoliche, occupazione del sottosuolo mediante cavidotti e occupazione dello spazio soprastante, individuata nella proiezione a terra della navicella, del rotore e delle pale degli aerogeneratori (c.d. “sorvolo aereo”).
I giudici di merito avevano confermato, con parziale riforma della decisione di primo grado, la debenza della TOSAP per le occupazioni del suolo, del sottosuolo e dello spazio soprastante, precisando che la tassa è dovuta non solo per l’area materialmente occupata dalla torre, ma anche per le superfici interessate dalla proiezione delle componenti mobili dell’impianto e per le infrastrutture sotterranee. Era stata invece esclusa l’imposizione per le aree oggetto di un autonomo diritto di superficie, in relazione alle quali mancava il presupposto impositivo.
Nel giudizio di legittimità, tuttavia, le parti hanno raggiunto una conciliazione stragiudiziale e hanno chiesto congiuntamente la declaratoria di estinzione del processo. La Suprema Corte, richiamando l’art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 220/2023, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese.
La Corte ha inoltre escluso l’applicazione del c.d. doppio contributo unificato, chiarendo che tale misura, di natura sostanzialmente sanzionatoria, è prevista solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e non può essere estesa alle ipotesi di definizione conciliativa della lite.