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Trasferimento fondi alla società partecipata soggetto ad IVA se deriva da contratto

Il trasferimento di fondi - accantonanti in anni precedenti e successivamente svincolati - alla società partecipata affidataria in house di un servizio pubblico locale sono rilevanti IVA se le pattuizioni contrattuali evidenziano la sussistenza del presupposto oggettivo, intercorrendo tra le parti un rapporto giuridico sinallagmatico con rispettivi obblighi e/o doveri. Lo ribadisce la risposta n. 363/2019, non accogliendo l'interpretazione del Comune che considerava l'erogazione fuori campo.
Nel caso di specie, l'Ente riteneva che le somme oggetto del trasferimento - destinate alla società che gestisce in house il servizio rifiuti per l'attività di gestione post-operativa, sorveglianza e controllo di una discarica -  non avessero natura di corrispettivo, in quanto trattasi di "un mero trasferimento di un fondo accantonato negli anni per fronteggiare delle necessità future legate allo svolgimento di particolari attività che si sarebbero rese necessarie. Inoltre, sostiene l’interpellante, in presenza di un affidamento diretto a una società in house, come nel caso prospettato, risulterebbe assente quella relazione intersoggettiva che dovrebbe essere il presupposto per configurare una determinata operazione come rilevante ai fini dell’IVA. Diversamente, tra le parti si instaura una relazione interorganica, attraverso la quale la Società affidataria costituisce una longa manus del Comune". In sostanza "l’erogazione delle somme si traduce nella messa a disposizione di fondi per realizzare un’attività che è regolata da leggi e atti di altri enti di controllo (Città Metropolitana Gamma) e non da appalti ed il Comune svolge un’attività di controllo nei confronti della Società".
Di diverso avviso l'Amministrazione finanziaria che, richiamando precedenti di prassi, conferma l'irrilevanza del modello "in house", dato che viene stipulato comunque con contratto di servizio e la rilevanza, viceversa, della natura societaria della partecipata, in base alla quale le operazioni svolte si considerano effettuate in ogni caso nell’esercizio d’impresa, in ragione del comma 2 dell'articolo 4 del DPR 633/1972, anche se riconducibili alle funzioni istituzionali dell’ente di provenienza o di appartenenza. L'Agenzia, sulla base della circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 emanata in tema di contributi pubblici, procede poi ad elencare, dettagliatamente, le clausole contrattuali che evidenziano la natura sinallagmatica del rapporto.
Di conseguenza, conclude l'Amministrazione "che l’attività svolta dalla Società a favore del Comune costituisca una operazione rilevante ai fini IVA per la sussistenza sia del requisito soggettivo sia di quello oggettivo" non potendosi considerare come un mero trasferimento di fondi escluso da IVA ex art. 2 comma 3 lettera a) del DPR 633/1972.