Trasmissione telematica corrispettivi: chiarimenti sul volume d’affari
Con risoluzione n. 47/E del 8 maggio 2019 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il volume d’affari di 400.000 euro dal quale scatta l’obbligo, già dal 1° luglio 2019, di trasmissione telematica dei corrispettivi per i commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui all’art. 22 DPR 633/1972, è quello complessivo del soggetto passivo IVA, determinato ai sensi dell'art. 20 del DPR 633/1972. Pertanto, nel caso di soggetti che svolgono sia operazioni soggette a fatturazione che operazioni di cui all'art. 22, non è possibile tener conto del solo volume d'affari riferito a queste ultime. Si precisa, inoltre, che il volume d'affari cui fare riferimento è quello relativo al 2018. L'obbligo entrerà in vigore dall'1.1.2020 per la generalità dei soggetti che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, fatti salvi gli esoneri che saranno definiti con decreto ministeriale di prossima emanazione. Su questo aspetto, secondo fonti di stampa attendibili, a seguito della consultazione operata dal MEF in merito sarebbe stato definito di escludere dall’obbligo chi non è già oggi tenuto all’emissione di scontrino, ai sensi dell’art. 2 del DPR 696/1996, tra cui rientrano anche le operazioni svolte dagli enti locali, ad eccezione delle farmacie comunali. Per queste ultime, quindi, in base alla predetta risoluzione, l’obbligo scatterebbe dal 1° luglio anche se il volume d’affari dell’attività (generalmente separata), è inferiore.