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Trasmissione verifiche di cassa attraverso SIOPE, osservazioni di Arconet

La Commissione Arconet ha analizzato nell’ultima seduta il tema della trasmissione delle verifiche di cassa attraverso SIOPE.

Dal contributo trasmesso dai rappresentanti del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili risulta che, ai fini della verifica di cassa, l’organo di revisione chiede agli enti di acquisire:

a)gli elenchi dei sospesi in entrata e in uscita da regolarizzare;

b)le informazioni riguardanti l’anticipazione di tesoreria utilizzate ai fini della verifica di cassa;

c)l’elenco dei conti correnti bancari intestati all’ente, con i relativi saldi. Tale informazione è chiesta all’ente che deve fornire all’organo di revisione gli estratti conti di tutti i conti correnti bancari.


E’ stata evidenziata la necessaria attenzione da prestare ai c.d. “conti dedicati”:

a.Art.1, c.790, l. 160/2019” Gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Il tesoriere dell'ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salva diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all'ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

b.Art. 2-bis del DL n. 193 del 2016 “1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento deve essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo periodo, con esclusione del sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, a decorrere dal 1º ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore. I versamenti effettuati al soggetto di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), (( numero 3) )), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario.1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma 3.”;

c.circolare n.3/DF, n.46157 del 27.10.2020.


Nella logica del progetto, si è ipotizzato che SIOPE+ veicola il prospetto della verifica di cassa per servizio di tesoreria gestito attraverso SIOPE+, indicando i saldi di tutti i conti correnti che partecipano al servizio di tesoreria. Pertanto, il progetto non prevede che il prospetto della verifica di cassa indichi i saldi di tutti i conti correnti gestiti dal tesoriere per conto dell’ente.

Resta fermo che il decreto preciserà, quanto già previsto nell’ipotesi di norma, che tutte le informazioni non espressamente previste, nel prospetto di verifica di cassa continueranno ad essere fornite nel rispetto delle previgenti modalità.

Assosoftware ha segnalato la necessità di definire un ordine di priorità tra i progetti SIOPE in corso di attuazione, proponendo di concludere prima le attività riguardanti il mandato mono beneficiario, oggetto di una sperimentazione nel corso del 2024, per poi avviare le attività r riguardanti la verifica di cassa in esame, anche valutando i costi necessari.


Il Presidente, nel merito, ha ricordato che:

-il dispiegamento della sperimentazione riguardante il “mandato mono beneficiario” richiede una modifica dello standard OPI a cura di AGID, e l’eventuale ricorso a forme di incentivazione, attraverso contributi pubblici di cui è necessario rinvenire i necessari finanziamenti,

-il progetto riguardante la verifica di cassa richiede un intervento normativo e decreti attuativi che richiederanno del tempo, prima dell’avvio delle attività di natura informatica.

ABI ha confermato che il progetto riguardante la verifica di cassa si affianca a quello sul mandato mono beneficiario. Banca d’Italia si è assunta l’impegno di verificare la fattibilità della richiesta di indicare i sospesi che, potrebbe determinare la necessità di gestire files di grandi dimensioni.

Le informazioni che non saranno gestite tramite SIOPE+ saranno trasmesse con le modalità attuali.