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Trasporto passeggeri: Iva ordinaria per i servizi extra

Si applica l'aliquota IVA ordinaria ai servizi di intrattenimento con musica e pasti, di somministrazione di alimenti e bevande, di guida turistica e simili resi ai passeggeri da una società che svolge attività di trasporto urbano mediante "motonavi da traffico" di proprietà abilitate a eseguire servizi di trasporto marittimo. Tali sevizi non possono essere considerati, a fini fiscali accessori né alle prestazioni di servizio di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare che sono considerati:
- esenti IVA ex art. 10 n. 14) se svolte mediante servizio di taxi  (quali gondole o motoscafi);
- o imponibili IVA al 5% se non equiparabili (ai sensi del numero 1-ter) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dalla legge di stabilità per il 2017, v. articolo 1, commi 33-35, della legge 11 dicembre 2016, n. 232). 
In base all’articolo 12 del d.P.R. n. 633 del 1972 e ai numerosi documenti di prassi che lo commentano, tra cui la risoluzione 1° agosto 2008, n. 337/E, una cessione di beni o una prestazione di servizi risulta accessoria a un'operazione principale quando integra, completa e rende possibile quest’ultima. Non è dunque sufficiente una generica utilità della prestazione accessoria all'attività principale, unitariamente considerata: occorre che la prestazione accessoria formi un tutt'uno con l'operazione principale.
Al contrario i corrispettivi di prestazioni distinte, anche se rese da un unico soggetto a favore dello stesso committente, vanno trattati fiscalmente in modo differente, secondo il loro proprio regime, quando non rispondono alle medesime finalità.
Nel caso di specie, durate il periodo estivo, la Società non si limita al mero trasferimento entro 50 chilometri, dietro corrispettivo, dei propri clienti da un luogo a un altro, come previsto nella nozione civilistica di contratto di trasporto, ma intende fornire una diversa e più articolata prestazione, inclusiva di altri servizi, quali l’animazione a bordo piuttosto che la somministrazione di alimenti e bevande, la cui finalità non è quella di integrare, completare e rendere possibile l’operazione principale del trasporto. Ne deriva un servizio complesso destinato a soddisfare esigenze diverse rispetto a quella della mera mobilità dei passeggeri: si tratta di esigenze turistico-ricreative che permettono di qualificare le prestazioni come generiche e quindi da assoggettare a IVA con aliquota del 22 per cento.
Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate, nella risposta n. 225/2019.