Trasporto scolastico, la mancata approvazione della norma mette in difficoltà i Comuni
La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 49/2019 chiamata ad esprimere parere su un quesito posto da un ente concerne l’interpretazione della normativa sulla copertura della spesa del servizio di trasporto scolastico in relazione all’entità delle quote di partecipazione finanziaria a carico dell’utenza, ha stabilito che il servizio di trasporto scolastico sia pleno iure un servizio pubblico di trasporto, e, come tale, escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale (v., Sezione Controllo Campania, delib. n. 222 del 2017; id., Sezione Controllo Sicilia, Delib. n. 178 del 2018). Come noto, i servizi a domanda individuale trovano classificazione nel dm 31 dicembre 1983, emanato in attuazione del dl 28 febbraio 1983 n. 55, come convertito dalla legge 26 aprile 1983 n. 131.
Detto decreto, che elenca la tipologia dei servizi suddetti, esclude espressamente, dalla categoria dei servizi a domanda individuale, quelle attività che "siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale", provvedendo all’individuazione e, quindi, alla declaratoria specifica delle singole tipologie di attività qualificabili come servizi a domanda individuale.
La Sezione, ribadisce quindi il principio secondo cui il trasporto scolastico è un servizio pubblico, non potendo essere classificato tra quelli a domanda individuale, non potendo allo stesso reputarsi applicabili i conseguenti vincoli normativi e finanziari che caratterizzano i servizi pubblici a domanda individuale, espressamente individuati dal D.M. n. 131/1983. La natura di servizio pubblico, in quanto oggettivamente rivolto a soddisfare esigenze della collettività, comporta, pertanto, che per il trasporto scolastico siano definite dall’Ente adeguate tariffe a copertura dei costi, secondo quanto stabilito dall'articolo 117 del Tuel. Pertanto, l'erogazione del servizio non solo non può essere gratuita per gli utenti ma la sua copertura deve avvenire mediante i corrispettivi versati dai richiedenti il servizio (cfr. SRC Sicilia n. 115/2015/PAR, SRC Molise n. 80/2011, SRC Campania n. 7/2010/PAR), di modo che le quote di partecipazione finanziaria, correlate al servizio e poste a carico dell’utenza, dovranno completamente concorrere alla copertura integrale della spesa del medesimo.
In conseguenza della citata deliberazione, l'ANCI si era immediatamente attivata presso i competenti ministeri per ottenere, prima dell’avvio del prossimo anno scolastico, un’idonea soluzione alla questione, manifestando la propria preoccupazione per gli effetti derivanti dall'interpretazione dei giudici contabili, e per le conseguenti ripercussioni nella prosecuzione del servizio da parte dei Comuni, soprattutto per quelli montani e di minore dimensione che, peraltro, hanno effettuato tale servizio sostenendone la spesa anche con risorse proprie, spesso considerevoli.
Nella seduta del 6 agosto u.s., il Consiglio dei Ministri, ha approvato un decreto-legge, salvo intese (formulazione che vuol dire che il governo si riserva di modificare il disegno di legge prima pubblicarlo in Gazzetta Ufficiale e di sottoporlo al Parlamento, che poi naturalmente potrà a sua volta emendarlo e dove dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista per il 28 agosto), che introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza nei settori dell’istruzione, dell’università, della ricerca e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica. Il testo prevedeva, tra l’altro, misure in merito al trasporto scolastico (art. 5) che avrebbero consentito ai Comuni, nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto degli equilibri di bilancio, di assicurare alle famiglie un servizio fondamentale potendo integrare le spese per lo scuolabus gratuito alle famiglie, superando di fatto la pronuncia della Corte dei conti.
La mancata approvazione e pubblicazione in G.U. entro il 28 agostp del decreto scuola e della norma sul servizio gratuito di trasporto scolastico rischia ora di mettere in serie difficoltà i Comuni, come evidenziato da apposito comunicato dell'ANCI. Per la mancata approvazione, causa crisi di governo, si tornerebbe allo scenario delineato dalla Corte dei Conti del Piemonte, che ha definito il trasporto con lo scuolabus servizio a domanda individuale e non di trasporto pubblico, coi costi che dovrebbero ricadere sugli utenti e non sulle casse comunali.
Rispetto a tale situazione di criticità, la Corte dei conti, Sezione regionale Puglia, con deliberazione n. 76/2019, pur condividendo le argomentazioni formulate dalla sezione piemontese ha precisato che nell’obbligatorio rispetto dell’economicità del servizio, presupposto essenziale per consentire l’effettività e la continuità della sua erogazione, tra le risorse volte ad assicurare l’integrale copertura dei costi possono essere ricomprese le contribuzioni regionali e quelle autonomamente destinate dall’ente nella propria autonomia finanziaria purché reperite nel rispetto della clausola d’invarianza finanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri (v. C.d.c., Sezione controllo Campania, parere n. 102 del 28 maggio 2019), con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza.