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Trattamento IVA della cessione di diritti su un'area in concessione

Il trasferimento del diritto di superficie su un'area del demanio marittimo - sotto l'osservanza di una serie di condizioni che disciplinano il rapporto ed il regime di responsabilità delle parti (ove autorizzato) - è assimilabile ad una cessione di beni e non ad una prestazione di servizi, essendo rilevante il trasferimento del diritto di superficie piuttosto che la rinuncia della parte promittente venditrice alla titolarità della concessione demaniale in favore della parte promissaria, con subingresso di quest'ultima (obbligazione di fare).

Nel caso di specie, il titolare della concessione intende stipulare un contratto di diritto privato a titolo oneroso al fine di trasferire i diritti derivanti dalla concessione, ovvero il diritto di superficie sui beni insistenti sull'area demaniale data in concessione (i.e. diritto di mantenere un capanno da pesca). Il provvedimento concessorio consente, infatti, di occupare una area demaniale e di mantenervi il capanno da pesca, il quale non è un bene demaniale, a differenza dell'area/superfice (i.e. terreno su cui lo stesso insiste), dato che manca la proprietà pubblica dello stesso.

Non essendo il capanno un bene demaniale, ma realizzato su bene demaniale, il concessionario vanta un diritto reale di godimento.

La costituzione del diritto di superficie e della proprietà superficiaria di cui all'articolo 952 del codice civile è, agli effetti dell'IVA, una cessione di beni imponibile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Decreto IVA, secondo cui " costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere". (cfr. risposta Agenzia delle Entrate n. 200 del 2020).

Di conseguenza, tenendo anche conto che il capanno da pesca, insistente sull'area oggetto della Concessione Demaniale, risulta impropriamente censito, in difetto dei requisiti oggettivi, al catasto fabbricati, alla cessione di tale bene è applicabile l'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento, analogamente alla cessione delle attrezzature.

Lo precisa la risposta n.152/2021 dell'Agenzia delle entrate.