Trattamento IVA per interventi PNC: esclusa la non imponibilità e l’aliquota agevolata
Con la Risposta n. 202/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA applicabile alle operazioni effettuate da un IRCCS (Alfa), soggetto attuatore del progetto “ZETA”, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC). Il progetto “ZETA” è stato presentato da un partenariato composto da 19 soggetti, tra cui Alfa e GAMMA, in risposta a un Avviso pubblico per la riqualificazione di siti nel Mezzogiorno. Il finanziamento, pari a 24,5 milioni di euro, è stato concesso tramite convenzione stipulata con l’Agenzia per la Coesione Territoriale (ora Dipartimento per le Politiche di Coesione).
Veniva quindi richiesto se si potesse fruire del regime di non imponibilità IVA ai sensi dell’art. 72, comma 1, lett. c) del DPR 633/1972 dal soggetto attuatore e dell’IVA agevolata del 10% per le opere da realizzare, qualificate come urbanizzazione secondaria.
L’Agenzia delle entrate da risposta negativa su entrambi i fronti.
E’ esclusa l’applicabilità dell’art. 72, c. 1, lett. c). Non sussistono i requisiti richiesti dalla normativa: il progetto è finanziato esclusivamente con fondi nazionali, non unionali, non sussiste alcun contratto diretto con l’Unione Europea, né vincolo sinallagmatico, il committente è lo Stato italiano, non l’UE e non è ravvisabile un contratto di ricerca in senso tecnico, bensì un intervento di riqualificazione territoriale.
Circa l’aliquota IVA, non può applicarsi il 10% perché i lotti previsti (foresteria, sala conferenze, laboratori, serre) non soddisfano i requisiti per essere qualificati come edifici scolastici o opere di urbanizzazione secondaria e l’attività didattico-formativa è non prevalente rispetto alla funzione di ricerca e supporto.
Le operazioni di appalto per la realizzazione del progetto sono soggette all’aliquota IVA ordinaria, come già indicato nelle rendicontazioni trimestrali del soggetto beneficiario.