Tributi regionali e locali, tutela in caso di mancato pagamento

L’articolo 10 del decreto legislativo n. 147/2026 interviene sulla tutela dei crediti tributari delle Regioni e introduce una novità destinata ad avere effetti soprattutto nel momento in cui un contribuente non paga quanto dovuto e si arriva alla fase della riscossione forzata. Il punto centrale della norma riguarda il cosiddetto “privilegio generale sui mobili”, cioè una particolare forma di tutela riconosciuta dalla legge ad alcuni creditori.

Quando un debitore non paga i propri debiti e si arriva a un’esecuzione forzata, può accadere che i suoi beni vengano venduti e che il ricavato debba essere distribuito tra diversi creditori. Non tutti i creditori, però, si trovano sullo stesso piano. Alcuni crediti, quelli privilegiati, hanno per legge una priorità nel momento in cui vengono distribuite le somme recuperate. Altri, invece, sono crediti ordinari, detti chirografari, che vengono soddisfatti senza una specifica causa di prelazione. Il privilegio significa quindi che il creditore privilegiato ha una posizione più forte rispetto al creditore ordinario quando non ci sono risorse sufficienti per pagare tutti.

La novità riguarda i tributi regionali. L’articolo 10 interviene proprio su questo meccanismo e stabilisce che il privilegio generale sui beni mobili del debitore si applica anche ai crediti tributari delle Regioni. La norma interviene attraverso una disposizione di interpretazione autentica, chiarendo il significato di un riferimento contenuto nell’articolo 2752 del codice civile alla cosiddetta “legge per la finanza locale”. Il legislatore stabilisce che questo riferimento deve essere inteso in senso ampio e comprende le disposizioni che disciplinano i singoli tributi delle Regioni e degli enti locali.

La giurisprudenza aveva già valorizzato il fatto che Regioni, Province e Comuni appartengono tutti alla categoria degli enti territoriali, arrivando quindi a riconoscere una tutela privilegiata anche a determinati crediti regionali. Il problema era che, nel tempo, si erano registrate interpretazioni non completamente uniformi. L'intervento legislativo mira proprio a superare questa incertezza: quello che era stato riconosciuto dalla giurisprudenza viene ora esplicitamente consolidato dalla legge.

Il privilegio regionale non supera quello dello Stato. Il riconoscimento del privilegio alle Regioni non significa che il credito regionale venga messo sullo stesso livello di quello dello Stato in ogni situazione. La disciplina prevede infatti che il privilegio riconosciuto ai crediti regionali operi in grado subordinato rispetto al privilegio dello Stato.

Per i Comuni la novità è molto più limitata. L'articolo 10, infatti, non introduce una nuova tutela sostanziale per i crediti tributari comunali, perché il privilegio per tali crediti è già previsto dalla disciplina vigente.