Ulteriore espressione Corte Conti sulla capacità assunzionale Unione di comuni
La Corte dei Conti Veneto, con delibera n. 143/2025, ha affrontato due quesiti sulla capacità assunzionale delle Unioni di Comuni.
Con il primo quesito, è stato chiesto di conoscere " se la deroga e quindi l'esclusione dal limite di spesa di personale di cui all'art. 1 commi 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, prevista dall'articolo 7, comma 1, del Decreto 17 marzo 2020, per le assunzioni programmate ed effettuate dai Comuni virtuosi utilizzando la capacità di spesa assunzionale derivante dalla formula di conteggio del predetto DM, sia applicabile anche nell'ipotesi di cessione della capacità assunzionale a Unioni per la programmazione delle loro assunzioni”.
Il secondo quesito è posto in via subordinata alla soluzione positiva del primo: “In caso di risposta positiva, il Comune potrebbe escludere dalle spese che concorrono al limite dell'articolo 1 comma 557-quater quelle imputabili all'assunzione programmata ed effettuata dalla stessa Unione dei Comuni, ovvero, la maggior spesa per il personale a tempo indeterminato assunto dall'Unione grazie alla cessione di spazi assunti dai comuni facenti parte dell'Unione può essere portata in detrazione ai fini della verifica per i medesimi comuni del limite di cui al comma 557”
La Sezione Veneto ha rilevato che un compiuto riscontro ad entrambi i quesiti formulati si rinviene nell'ambito della giurisprudenza contabile sia della stessa Sezione, in particolare nella deliberazione n. 5/2022/PAR, sia della Sezione di controllo Toscana, nella deliberazione n. 158/2023/PAR.
In particolare, la Sezione Veneto, nella delibera n. 5/2022, ha osservato come “l'Unione di Comuni abbia, ad oggi, a disposizione ancora i due strumenti per procedere alle assunzioni di personale:
-da una parte può assumere autonomamente, utilizzando direttamente spazi assunti propri ed applicando la consueta regola delle cessazioni al 100%, ex comma 229 della legge 208/2015,
-dall'altra può avvalersi - seppur assumendo direttamente - di spazi assunti ulteriori, ceduti (ex art. 32, comma 5, Tuel) dai Comuni "virtuosi" (così come definiti in base alla “nuova” normativa in materia, ovvero capaci di assumere a tempo indeterminato aumentando la propria spesa di personale nel rispetto dei valori soglia), concretamente aumentando la propria dotazione organica. In questo caso - in cui il beneficio (o, per così dire, il “bonus assunzionale”) transita dal Comune all'Unione – verrà assunte dall'Unione anche le due conseguenze (o corollari) degli spazi assunti aggiuntivi, ovvero: la deroga ai commi 557 e 562 (ex art. 7 co. 1 del DM del 17 marzo 2020) e la possibilità di adeguamento del limite del trattamento accessorio (ex art. 33, comma 2 ultimo periodo, del DL 34/2019). Tale ultima interpretazione risulta, infatti, coerente con il senso sottostante all'art. 5, comma 3, dello stesso DM che - come già specificato - concedono spazi addirittura in più ai piccoli comuni (ovvero con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), affinché siano utilizzati per l'Unione alla quale aderiscono (ma attraverso l'istituto del « comando » ).
Inoltre, diversamente opinando, ci si troverebbe di fronte a due paradossi: la possibilità, per l'Unione, di utilizzare ulteriori spazi assunti ceduti, per poi dover « comprimere » la spesa entro il limite previsto dal comma 562 della L. 296/2006; e lo svantaggio, per i Comuni, di aderire all'Unione, se le uniche assunzioni possibili per questa fossero nella misura del 100% della spesa dei cessati dell'anno precedente, senza poter utilizzare gli spazi dell'aderente comune virtuoso.
Ovviamente, giova precisare che anche le assunzioni attraverso cessione di spazi assunzionali potranno avvenire soltanto a condizione che i comuni ne tengano conto come se si trattasse di maggiore spesa propria ai fini dell'art. 33, comma 2, del DL 34/2019, oltre che delle disposizioni generali sul contenimento della spesa di personale.
Del resto, una lettura in tal senso orientata si porrebbe anche a salvaguardia del principio di necessario coordinamento della finanza pubblica, sotteso alla finalità, evidenziata dalla Sezione delle Autonomie con la pronuncia n. 4/2021/QMIG - attraverso il rinvio alla sentenza n. 22/2014 della Corte Costituzionale - finora perseguita dal legislatore, di incentivare le Unioni di comuni “orientate ad un contenimento della spesa pubblica, creando un sistema tendenzialmente virtuoso di gestione associazione di funzioni (e, soprattutto, di quelle fondamentali) tra Comuni, che mira ad un risparmio di spesa sia sul piano dell'organizzazione amministrativa, sia su quello dell'organizzazione politica”.
A sua volta, la Sezione di controllo della Toscana, con la citata deliberazione n. 158/2023, ha ribadito che “ laddove la cessione abbia luogo a beneficio di Unioni di Comuni, come previsto dal ridetto art.32 Tuel, il Comune, in virtù dell'art.7, comma 1, DM 17 marzo 2020, non deve includere i relativi importi nel computo del limite di spesa di cui all'art.1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal momento che per il Comune la cessione della capacità assunzionale equivale, quoad effectum , alla avvenuta utilizzazione della stessa mediante assunzione diretta, tenuto conto che una volta ceduta la capacità assunzionale non può più essere utilizzata dal Comune cedente”.