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Ultimo DPCM Covid, possibile imporre la fruizione di ferie 2020

Il nuovo Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri, pubblicato in Gazzetta Ufficiale sabato scorso, prevede all’art. 1 comma 1 lettera hh) "si raccomanda in ogni caso ai datori  di  lavoro  pubblici  e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera  precedente  e dall'art. 2, comma 2";

La lettera precedente, ovvero gg) prevede "gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici,  la  modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81,  puo'  essere  applicata  dai  datori  di  lavoro privati a ogni rapporto  di  lavoro  subordinato,  nel  rispetto  dei principi dettati dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi  di  informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa  disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro";

L’art. 2 comma 2 dello stesso DPCM prevede "Le attività produttive   sospese   in   conseguenza   delle disposizioni del presente articolo  possono  comunque  proseguire  se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile".

Quindi, fermo restando che il lavoro agile rimane la forma organizzativa principale, è possibile che il datore di lavoro pubblico imponga la fruizione di ferie al dipendente, anche quelle già maturate nel corso del 2020. Dovrà tuttavia essere mantenuto il diritto in campo al dipendente di fruire di almeno due settimane di ferie consecutive nel periodo 1 giugno – 30 settembre