Ultimo DPCM Covid, possibile imporre la fruizione di ferie 2020
Il nuovo Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri, pubblicato in Gazzetta Ufficiale sabato scorso, prevede all’art. 1 comma 1 lettera hh) "si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'art. 2, comma 2";
La lettera precedente, ovvero gg) prevede "gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro";
L’art. 2 comma 2 dello stesso DPCM prevede "Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile".
Quindi, fermo restando che il lavoro agile rimane la forma organizzativa principale, è possibile che il datore di lavoro pubblico imponga la fruizione di ferie al dipendente, anche quelle già maturate nel corso del 2020. Dovrà tuttavia essere mantenuto il diritto in campo al dipendente di fruire di almeno due settimane di ferie consecutive nel periodo 1 giugno – 30 settembre