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Utilizzo dei proventi cds per il personale

La Corte dei Conti Umbria, ha fornito con delibera 94/2020 chiarimenti in ordine al quesito posto da un Comune circa la possibilità di finanziare, con i proventi delle disposizioni di cui all'art. 142 del Codice della strada, interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali attraverso l'utilizzo di personale assunto un tempo determinato o con altre forme flessibili o con sistemi di assegnazione temporanea, nonché parte della spesa del personale relativa all'unico vigile urbano in servizio, tenuto conto che questi svolge tutta la relativa attività di controllo e di accertamento.

La Corte dei Conti ha risposto che pur trattandosi di contratti di lavoro subordinato diversi da quelli a tempo indeterminato, la relativa spesa, pur se finanziata con i proventi di che trattasi, è ammessa solo se essa rientri nei limiti previsti dall’art. 9, comma 28 del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Discorso parzialmente diverso è quello relativo alla possibilità, pure prospettata dal Comune, di impiegare personale in assegnazione temporanea (cd. comando). In tale evenienza, la spesa sostenuta dall’ente che si avvale del personale di altra amministrazione pubblica è da considerare neutrale nel quadro della finanza pubblica globalmente intesa, talché essa non assume rilevanza ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui alla citata disposizione dell’art. 9, comma 28 d.l. n. 78/2010 (v. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2017/QMIG del 15 maggio 2017). Va però sottolineato che tale affermazione, come precisato nella delibera testé richiamata, è valida purché la spesa sostenuta dall’Ente cedente sia figurativamente considerata come spesa di personale, talché non appare estensibile, ad esempio, a personale proveniente da soggetti privati, ancorché controllati da amministrazioni pubbliche.

Al secondo quesito, relativo alla spesa per l’unico vigile urbano in servizio, il quale svolge tutta l'attività di controllo e di accertamento relativa alle violazioni di che trattasi, non può che darsi risposta di identico tenore, attesa la già ricordata disposizione di principio secondo cui la spesa di personale finanziata con i proventi delle sanzioni di che trattasi deve comunque rispettare la normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

Pur tuttavia, la Sezione delle Autonomie (v. deliberazione n. 5/SEZAUT/2019/QMIG del 9 aprile 2019) ha ammesso una parziale eccezione (riferita alle spese finanziate con i proventi di cui all’art. 208, ma sulla base di una interpretazione che si ritiene estensibile anche alla fattispecie di cui si discute) per quanto concerne la possibilità di destinare i proventi in questione al "Fondo risorse decentrate", destinandoli all’incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell’ambito di progetti di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro.

Si è affermato, in proposito, che "non può escludersi l’ipotesi che, in concreto, l’ente destini agli incentivi del personale della polizia locale la quota di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio, utilizzando così, per l’attuazione dei progetti, solo le maggiori entrate effettivamente ed autonomamente realizzate dal medesimo personale. In tale circostanza, per la parte in cui i maggiori proventi riscossi confluiscono nel fondo risorse decentrate in aumento rispetto ai proventi da sanzioni in esso affluiti nell’esercizio precedente, l’operazione risulterebbe assolutamente neutra sul piano del bilancio (non avendo alcun impatto sulle altre spese e non dando luogo ad un effettivo aumento di spesa), sicché, nel caso in cui i maggiori proventi non fossero diretti a remunerare il personale per le ordinarie mansioni lavorative, ma venissero utilizzati per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi di controllo funzionali al programmato potenziamento della sicurezza urbana e stradale, la fattispecie così delineata non sarebbe da includere nelle limitazioni di spesa previste dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in quanto estranea alla ratio che costituisce il fondamento del divieto"