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Vademecum detrazioni IRPEF 2020: debutto dei pagamenti "tracciabili"

Come ogni anno, con la circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 l'Agenzia delle entrate fornisce la raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2020. La Raccolta, che fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, e dell’8 luglio 2020, n. 19/E, tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2020.

La Raccolta fornisce uno strumento unitario di indirizzo per gli operatori, ma anche per gli uffici dell'amministrazione nell'attività di controllo formale delle dichiarazioni. La circolare, infatti, contiene l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare. In sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste. In particolare, tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, è specificatamente indicata nella circolare.

Debutta quindi per le dichiarazioni anno di imposta 2020 la limitazione, ai fini della detraibilità delle spese - eccetto quelle sanitarie - a quelle pagate con strumenti "tracciabili" ovvero con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, vale a dire carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero «altri sistemi di pagamento». Con questi devono intendersi gli strumenti che garantiscano la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).

L’estratto conto costituisce una possibile prova del sistema di pagamento “tracciabile”, opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”.

L'obbligo di pagamenti tramite strumenti tracciabili, tra cui rientrano i pagamenti con PagoPA, riguarda diversi servizi gestiti direttamente dagli enti locali per i quali i contribuenti possono detrarre la relativa spesa, quali la mensa scolastica, gli asili nido, gli impianti sportivi, le case di riposo.