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Validità del DURC, chiarimenti INPS

Con il messaggio n. 2103 del 21 maggio 2020, l'inps fornisce alcune indicazioni sulla validità dei DURC dopo l'approvazione del D.L. 34/2020.
L'art. 103 del DL. 18/2020, come novellato dall'art. 81 c.1, ha specificato che la validità dei DURC, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile, conservano comunque la loro validità fino al 15 giugno, ancorché per la generalità dei certificati sia prevista una validità fino ai 90 giorni successivi la cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto, i Durc On Line che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC (v. messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020). Attraverso la funzione <Consultazione> presente nel servizio, oltre ai Durc On Line in corso di validità, sono stati resi disponibili quelli con scadenza di validità nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 per i quali opera la conservazione della validità fino al 15 giugno 2020.
Alle richieste di verifica della regolarità contributiva, pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano invece gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015 e dal D.M. 23 febbraio 2016. Tuttavia, INPS sottolinea che "per effetto delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previdenziali stabilite dalle disposizioni emergenziali vigenti, gli stessi non possono essere considerati ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto l’articolo 3, comma 2, lettera b), del D.M. 30 gennaio 2015, recante "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)", stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.".