Valore appalto in caso di proroga contrattuale
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito un importante chiarimento interpretativo sulla determinazione del valore degli appalti pubblici quando sono previste opzioni di proroga contrattuale, con specifico riferimento al calcolo dei requisiti speciali di partecipazione. La questione sottoposta al MIT riguardava un appalto per lavori di manutenzione a canone della durata di un anno, con la possibilità di proroga contrattuale prevista negli atti di gara. Il dubbio interpretativo verteva sulla determinazione dei requisiti speciali di partecipazione: se dovesse considerarsi il valore complessivo dell'appalto comprensivo della proroga oppure solo il valore della base d'asta riferito alla singola annualità.
Il Ministero ha chiarito che per la determinazione dei requisiti speciali di partecipazione deve considerarsi il valore complessivo dell'appalto, comprensivo dell'opzione di proroga, quando tale proroga è esplicitamente prevista nella documentazione di gara.
nello specifico, il MIT ha risposto come segue:
"Ai sensi dell’art. 14, per il calcolo del valore complessivo dell'appalto bisogna considerare tutte le forme di opzioni e rinnovi, così come i premi o i pagamenti a favore dei partecipanti, quando previsti. Pertanto, se negli atti di gara è prevista espressamente l’opzione di proroga, anche questa va inclusa nel valore dell’appalto. L’art. 100 del Codice dei Contratti disciplina i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Esso non fornisce un’indicazione univoca su quale valore considerare (base d’asta o valore complessivo con opzioni) ma richiama implicitamente la necessità di proporzionalità tra oggetto dell’appalto e requisiti richiesti. Pertanto, quando il valore dell’appalto include opzioni o proroghe previste ab origine nella documentazione di gara, anche i requisiti di capacità devono proporzionarsi al valore complessivo stimato, perché: - riflettono la dimensione economica e tecnica dell’impegno richiesto all’operatore economico; - una proroga anche se “pro futuro” fa parte della prestazione oggetto di affidamento, se prevista nei documenti di gara. Per la determinazione dei requisiti speciali di partecipazione deve considerarsi il valore complessivo dell'appalto, comprensivo dell’opzione di proroga, se tale proroga è esplicitamente prevista nella documentazione di gara. In caso contrario (cioè in assenza di clausola di proroga), il riferimento rimane il valore annuale effettivo della manutenzione. Si tenga in considerazione la previsione, per le lavorazioni, di cui all'art. 100 comma 4 e la soglia ivi prevista".
Il parere del MIT rappresenta un importante chiarimento interpretativo che consolida l'orientamento giurisprudenziale in materia. La determinazione dei requisiti speciali di partecipazione deve necessariamente considerare il valore complessivo dell'appalto, comprensivo delle opzioni di proroga espressamente previste nei documenti di gara.
Questa interpretazione, fondata sul principio di proporzionalità e sulla natura giuridica delle opzioni contrattuali, garantisce coerenza tra l'effettivo impegno richiesto all'operatore economico e i requisiti necessari per la partecipazione, contribuendo a una più corretta applicazione della disciplina degli appalti pubblici e a una maggiore tutela della concorrenza.
La distinzione tra proroga contrattuale e proroga tecnica rimane fondamentale per l'applicazione corretta della normativa, con la prima che deve essere necessariamente computata nel valore dell'appalto e la seconda che mantiene il suo carattere eccezionale e temporaneo, non incidendo sulla determinazione iniziale del valore dell'affidamento.