Variazione aliquote e tariffe dei tributi entro il 28 febbraio per tutti - art. 13 comma 5 bis DL 4/2022
L’art. 13 comma 5 bis DL 4/2022 convertito in legge n. 25/2022 dispone:
5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.
La norma sembra riferirsi alle sole entrate tributarie, non a quelle patrimoniali.
E’ quindi da valutare la possibilità per i Comuni di variare le aliquote e tariffe tributarie entro il termine approvazione bilancio 2026-2028, posticipato al 28 febbraio 2026, fermo restando la possibilità di variare l’addizionale Irpef 2026 entro il 15 aprile 2026; variare la TARI entro il 31 luglio, disciplinare e variare l’imposta di soggiorno in qualsiasi momento dell’anno.