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Variazione di bilancio per finanziare aumento stipendi di marzo

Le buste paga di marzo devono contenere gli arretrati contrattuali, vista la decorrenza del nuovo CCNL funzioni locali 2022-2024.

Le somme necessarie al finanziamento di tale spesa NON possono essere reperite dalla competenza 2026, posto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate non possono essere ridotte, per non violare, tra gli altri, il principio di veridicità del bilancio. Occorre applicare avanzo accantonato presunto 2025, frutto di accantonamenti 2022-2023-2024, mediante variazione di bilancio di competenza del consiglio comunale, eventualmente effettuata dalla giunta con i poteri del Consiglio, ai sensi dell’art. 175 comma 4 Tuel sussistendone i presupposti della motivata urgenza (sia nei tempi, sia nei contenuti, non essendo spesa discrezionale). Tale variazione dovrà essere ratificata dal Consiglio comunale entro i successivi 60 giorni.

Posto che trattasi di avanzo presunto, occorre previamente deliberare in giunta il pre consuntivo 2025, seguendo il disposto normativo di cui art. 187 comma 3 quater – 3 quinquies ed eventualmente 2 sexies se si impiegano anche quote di avanzo accantonato nel 2025 e non solo negli anni di riferimento 2022-2023-2024. Tale operazione può essere effettuata anche dagli enti che non hanno aggiornato – in quanto non dovevano e potevano farlo – l’avanzo presunto 2025 entro il 31 gennaio 2026, necessario solo se il bilancio di previsione iniziale ha previsto l’applicazione di quote vincolate e accantonate presunte 2025.


Le codifiche di bilancio saranno:

Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato U.1.01.01.01.001

Contributi obbligatori per il personale U.1.01.02.01.001

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) U.1.02.01.01.001


Richiamo normativo:

Art. 187 Tuel:

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.