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Variazioni di bilancio nell'ente locale: ruoli, competenze, questioni operative - Webinar 15 maggio

L’art. 175 del Testo Unico Enti Locali dispone che il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis (competenza della Giunta con poteri propri) e 5-quater (competenza dei dirigenti). Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte le variazioni di cui al comma 3 stesso articolo, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Giovedì 15 maggio, dalle ore 9 alle ore 12, svolgeremo Webinar in tema VARIAZIONI DI BILANCIO NELL’ENTE LOCALE - Ruoli, competenze, questioni operative

Il webinar proposto intende approfondire i compiti e i ruoli in tema di variazioni di bilancio di competenza e di cassa, i tempi, le procedure, distinguendo le variazioni da finanziare, dalle variazioni per esigibilità. Saranno considerate anche le variazioni del piano esecutivo di gestione, autonome e conseguenza di variazioni di consiglio.