Variazioni di bilancio, rispetto delle competenze
Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato una news sulle variazioni di bilancio su cui deve esprimersi l’organo di revisione, riprendendo un passaggio dei nuovi principi di vigilanza e controllo.
Poiché le variazioni di bilancio non si esauriscono con quelle su cui trova espressione il parere dell’organo di revisione, riepiloghiamo ora tutte le variazioni di bilancio, distinguendo le relative competenze.
Tutte le variazioni di competenza del Consiglio, con successiva ratifica, a penda di decadenza, da parte del Consiglio entro 60 giorni o comunque entro il 31 dicembre, se di urgenza con delibera motivata. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata (norma di riferimento: Tuel art. 175 commi 4 e 5).