Veicoli elettrici e ibridi nelle ZTL: nessun diritto soggettivo all'accesso, i Comuni mantengono il potere di limitazione
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nella recente sentenza n. 11841 del 17 giugno 2025 ha chiarito un principio fondamentale in materia di circolazione dei veicoli ecologici nelle zone a traffico limitato: il possessore di un'autovettura a propulsione ibrida o elettrica non è titolare di un diritto soggettivo ad accedere nelle ZTL dei centri storici urbani. Pertanto, il Comune può legittimamente porre limitazioni anche nei confronti di questi veicoli, nonostante le agevolazioni previste dalla normativa.
La questione trova il suo fondamento nell'articolo 7, comma 9-bis, del decreto legislativo 285 del 1992 (Codice della strada), introdotto dall'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decorrenza dal 1° gennaio 2019. La disposizione stabilisce che "nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida".
Tuttavia, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, questa previsione non può essere interpretata nel senso di attribuire un diritto incondizionato di accesso. La normativa attribuisce ai Comuni il potere di individuare, per il tramite della Giunta Comunale, le zone in cui è consentita o vietata la circolazione dei veicoli. Con riferimento ai veicoli elettrici o ibridi, la disciplina nasce per agevolare la circolazione dei veicoli a minore impatto inquinante, ma ciò non significa che il loro ingresso sia sottratto a qualunque controllo e/o contingentamento.
Il TAR Lazio ha precisato che la norma va interpretata secondo il canone di ragionevolezza. Pur nel comprensibile favore per le autovetture a minore impatto ambientale, i Comuni conservano la potestà di regolare l'accesso all'interno dei territori di riferimento. Questo principio risulta particolarmente vero per il centro storico di Roma, caratterizzato dall'assoluto pregio storico e artistico dei luoghi, ma anche dalla limitata disponibilità di spazi.
Nell'analisi delle tematiche evocate, condotte nell'alveo di un criterio di ragionevolezza, l'inquinamento atmosferico non può essere l'unico parametro da considerare nell'attività di regolazione degli accessi. La disposizione non può quindi essere intesa nel senso di attribuire il diritto soggettivo del possessore dell'autovettura ibrida o elettrica all'ingresso nella ZTL.
I Comuni possono contemperare, in una prospettiva di equo bilanciamento, l'interesse dei possessori di veicoli elettrici e ibridi con quello volto alla tutela di interessi generali, in particolare al contrasto del congestionamento del traffico, specie in aree centrali della città particolarmente esposte a tale rischio.
L'inciso "consentono, in ogni caso, l'accesso libero" va inteso nel senso che, nell'esercizio della potestà regolatoria-pianificatoria, i Comuni non possono equiparare le vetture a minore impatto ambientale rispetto alle altre, dovendosi prevedere un regime necessariamente differenziato. Tuttavia, tale accesso deve avvenire nei limiti in cui l'ingresso non comprometta gli interessi di natura generale in una prospettiva di equo bilanciamento.
In conclusione, la normativa sui veicoli elettrici e ibridi nelle ZTL non introduce un diritto soggettivo all'accesso, ma stabilisce un principio di favore che deve essere bilanciato con gli altri interessi pubblici rilevanti, mantenendo in capo ai Comuni la discrezionalità nella regolamentazione degli accessi ai centri storici.