Velocità urbana: violazione dei limiti normativi per la regolamentazione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, con sentenza n. 126 del 20 gennaio 2026, ha annullato le ordinanze con cui un Ente aveva introdotto il limite generalizzato di velocità di 30 km/h su circa il 64-70% della rete stradale urbana, disponendo contestualmente l'annullamento del Piano Particolareggiato del Traffico Urbano su cui tali provvedimenti si fondavano.
La decisione si inserisce nel complesso sistema di competenze delineato dal Codice della Strada per la regolamentazione dei limiti di velocità nei centri abitati. L'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 stabilisce che nei centri abitati il limite massimo di velocità è fissato in 50 km/h, con la possibilità di elevarlo fino a 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano. Il comma 2 della medesima disposizione attribuisce agli enti proprietari delle strade la facoltà di fissare "limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".
Il Collegio ha chiarito che il potere derogatorio previsto dall'articolo 142, comma 2, del Codice della Strada non consente l'introduzione di un limite generalizzato su intere categorie funzionali di strade, né l'inversione della regola generale stabilita dal legislatore. Come evidenziato nella sentenza, "l'esercizio del potere conformativo da parte del Comune può, quindi, essere riconosciuto come rientrante nell'ambito delle competenze assegnate dalla norma all'Ente locale proprietario della strada, ma il suo concreto esercizio non può, nel caso di specie, ritenersi anche proporzionato, completo ed organico".
Il TAR ha sottolineato che l'amministrazione comunale aveva operato "un impiego estensivo e non consentito del potere derogatorio previsto dal Codice della strada, trasformando una facoltà eccezionale in una regola ordinaria, in contrasto con l'assetto normativo delineato dal legislatore stradale". La misura aveva infatti interessato il 64% della rete stradale urbana (percentuale che secondo il Comune stesso raggiungeva il 70% delle strade del centro abitato), laddove avrebbe dovuto essere limitata a specifiche strade puntualmente individuate.
La sentenza chiarisce che l'esercizio legittimo del potere di deroga richiede un'istruttoria puntuale che dimostri, per ogni singola strada o gruppo omogeneo di strade, la sussistenza delle peculiari condizioni che giustificano il limite ridotto. Tali condizioni, individuate dall'articolo 343 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada e dalle direttive ministeriali, comprendono elementi quali l'assenza di marciapiedi con movimento pedonale intenso, anomali restringimenti delle sezioni stradali, pendenze elevate, andamenti planimetrici tortuosi dei nuclei storici, frequenza di ingressi e uscite da fabbricati, stabilimenti, scuole, campi sportivi, parchi, pavimentazioni sdrucciolevoli o curve pericolose, presenza temporanea di deviazioni e cantieri stradali, esigenze di protezione acustica e/o ambientale.
La sentenza del TAR rappresenta un importante precedente per la definizione dei limiti entro cui gli enti locali possono esercitare i poteri di regolamentazione della circolazione stradale. Il principio affermato è che il potere derogatorio non può essere utilizzato per sovvertire l'impianto generale del Codice della Strada, trasformando l'eccezione in regola generale. Come precisato dal collegio, "l'art. 142 del codice della strada non può essere letto nel senso che l'adozione di qualsiasi misura incidente sul limite di velocità nell'ambito del territorio comunale debba essere previamente oggetto di intesa con il Ministero", ma ciò non autorizza "l'adozione di un atto soggettivamente complesso, qual è l'intesa".
La decisione lascia comunque salvo il potere del Comune di riesercitare la funzione pianificatoria e di disciplina dei limiti di velocità, purché nel rispetto del quadro normativo come interpretato dalla sentenza e delle direttive ministeriali che delimitano l'esercizio del potere comunale. Resta infatti fermo che la discrezionalità dell'ente locale nell'adozione dei provvedimenti limitativi della circolazione stradale deve essere esercitata "con specifico riferimento all'adozione di limiti di velocità più restrittivi, nel rispetto dei principi del codice della strada", seguendo le direttive fornite dal Ministero a tutti gli enti proprietari delle strade.