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Verifica congruità accantonamenti nel risultato di amministrazione

La delibera Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 12/2019, in materia di rendiconto 2018, non manca di rimarcare nuovamente al punto 8 la verifica della congruità degli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione, tra cui il Fondo crediti dubbia esigibilità e i diversi fondi passività potenziali, quali il Fondo rischi contenzioso, il Fondo escussione garanzie, il Fondi rischi per contratti in essere, il Fondo oneri futuri per trattamento salario accessorio, il Fondo indennità fine mandato, il Fondo perdite società ed enti partecipati, ai sensi dell’art. 1, comma 551, Legge n. 147/2013 e dell’art. 21, Dlgs. n. 175/2016.