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Verifica ritenute negli appalti labour intensive: esclusi gli enti pubblici e non commerciali per le attività "istituzionali"

La circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 fornisce gli attesi chiarimenti in merito alla concreta applicazione dell'articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997 introdotto dal D.L. 124/2019 che contiene un’articolata disciplina volta a contrastare l’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, di ritenute fiscali, nonché l’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori. In particolare, l’articolo 17-bis reca una serie di misure in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, prevedendo nuovi adempimenti, a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati.
La circolare arriva a ridosso della prima scadenza (17 febbraio) per il versamento delle ritenute (senza compensazione) e per l'invio delle deleghe al committente e all'ulteriore documentazione a corredo o del "DURC" fiscale per l'esonero (v. news del 10 febbraio), fissata cinque giorni lavorativi dal versamento delle ritenute sulle retribuzioni di competenza gennaio 2020 (24 febbraio).
La circolare fornisce importanti chiarimenti sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, individuando ad esempio come calcolare la soglia dei 200.000 euro ed i contratti al quale la disciplina si rende applicabile. In particolare, introduce una importante semplificazione per gli enti locali interpretando restrittivamente il comma 1 del predetto articolo 17bis escludendo, in quanto non esercitano attività d’impresa, agricole o arti o professioni o non detengono  beni strumentali alle stesse, "gli enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, trust ecc.) limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta."
La circolare precisa altresì che non rientrano nell'ambito di applicazione i contratti affidati ad esercenti arti o professioni nonché i contratti di somministrazione di lavoro e altre tipologie di contratti aventi ad oggetto la fornitura di  manodopera posta in essere da soggetti espressamente autorizzati in base a leggi speciali.
Gli obblighi riguardano, tuttavia, tutta la "catena" del contratto, nel caso di subappalti o subaffidamenti, posto che le imprese appaltatrici potrebbero risultare, a loro volta, committenti dei servizi. Qualora nel rapporto tra originario committente e affidatario sia superata la soglia dei 200.000 euro, gli altri presupposti di applicabilità riguardanti il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente e con l’utilizzo dei beni strumentali ad esso riconducibili saranno verificati da ciascun committente (committente originario, appaltatore, consorzio ecc.).  Qualora però il committente originario sia escluso dall’ambito di applicazione del comma 1 dell’articolo 17-bis, l’invio dei dati previsti per la verifica ai sensi del comma 2 avverrà nei soli confronti dell’impresa appaltatrice.
Occorrerà quindi verificare se i contratti, come definiti dalla circolare, siano stipulati nell'ambito o meno di attività rilevante IVA. In assenza di indicazioni in tal senso nella circolare, data la ratio della disposizione, qualora, per ipotesi, siano servizi o opere utilizzate in misura promiscua, chi scrive ritiene di procedere alla verifica per l'intero contratto (essendo peraltro estremamente arduo se non impossibile operare distinzioni in tal senso).
Da segnalare che, nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione trovano applicazione le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e, pertanto, la sussistenza dei requisiti per l'esonsero dagli obblighi previsti dall'art. 17bis (c.d. "DURC fiscale") dovrà essere oggetto di autocertificazione.