Versamento dei contributi previdenziali al Sindaco
La Corte dei Conti Abruzzo si è espressa con parere 31/2020 sulla richiesta di un piccolo Comune riguardo la doverosità dell’eventuale versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali all’INPS in favore del Sindaco, per il periodo che va dalla prima elezione a Sindaco avvenuta il 29 marzo 2010, alla data di riconferma del 1° giugno 2015, fino alla data del 9 aprile 2019, in cui si è avuta la prima assunzione – in costanza di sindacatura - quale lavoratore dipendente.
I magistrati hanno richiamato l’art. 86 del Tuel, che testualmente recita: "Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative".
1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81.
2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfetaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfetarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico" (…).
Le precedenti pronunce delle altre Sezioni regionali Corte dei Conti sul tema in esame si fondano sulla chiarezza letterale del testo normativo che afferisce a tutte indistintamente le categorie dei lavoratori – dipendenti nel caso del primo comma, non dipendenti nel caso del secondo - che sono chiamati ad assolvere funzioni di amministratore locale, che il legislatore ha voluto massimamente tutelare se ricoprendo il mandato elettivo si sia scelto di svolgere tale funzione pubblica in via esclusiva.
La Sezione esprime il convincimento che l’art. 86 del Tuel prescriva agli enti locali il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, ai rispettivi istituti previdenziali, ai soli lavoratori, dipendenti o meno, che espletano un mandato amministrativo fra quelli previsti nel primo comma del predetto art.86 in un ente locale avente la grandezza demografica stabilita e che abbiano deciso di destinare il tempo che avrebbero impiegato per le proprie attività lavorative al servizio della comunità in cui sono stati eletti.
Perché ricorra l’obbligo da parte dell’ente del versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore dell’amministratore locale, la norma richiede che ricorrano due requisiti concomitanti: l’elezione ad una carica elettiva ed il conseguente sacrificio del tempo destinato all’ordinaria propria attività lavorativa.
In conclusione, per la configurazione di tale obbligo di versamento in carico all’ente è necessario che l’amministratore pubblico abbia chiaramente sospeso una qualsivoglia attività lavorativa. L’obbligazione decorre dal momento in cui l’amministratore locale è assunto e non riguarda periodi precedenti nel caso questi non fosse un lavoratore – dipendente o meno - al momento in cui è stato chiamato a ricoprire il mandato pubblico. All’eletto che non abbia precedentemente ricoperto alcun rapporto lavorativo spetterà l’indennità di funzione ai sensi dell’art.82 del Tuel così come determinata nella regolamentazione ministeriale conseguente