Versamento oneri previdenziali e assistenziali a favore degli amministratori non dipendenti, parere Corte Conti
La Corte dei Conti Friuli, con parere n. 60/2025, ha affrontato quesito in ordine all'applicazione dell'art. 86, c. 2, del TUEL, il quale prevede che “Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per preventivo mensile. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilità i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico”.
Il Sindaco espone che in materia di versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore degli amministratori, non lavoratori dipendenti, si sono formati orientamenti giurisprudenziali differenti da parte di due plessi giurisdizionali. Da un lato, la Corte dei conti si è pronunciata nel senso che l'obbligo dei suddetti versamenti a favore dei lavoratori autonomi, chiamati ad assolvere a funzioni di amministratore locale, sussiste solo in presenza dell'integrale sospensione dell'attività libera – professionale. D'altro canto, la Corte di cassazione ha recentemente affermato la diversa soluzione interpretativa per la quale il pagamento dei contributi forfettari di legge agli istituti previdenziali dei lavoratori non dipendenti, investiti di un mandato elettivo, non può essere subordinato alla rinuncia allo svolgimento dell'attività professionale per tutta la durata della carica.
In conclusione, quindi, il Sindaco, rilevando che la giurisprudenza in materia esplica effetti solo per le parti coinvolte nel processo, si rivolge alla Sezione per un parere sull'applicazione della disposizione in parola.
La Sezione Friuli pur nel dichiarare inammissibile il quesito, ha fornito indicazioni utili.
Al riguardo, le Sezioni regionali di controllo hanno originariamente assunto un orientamento restrittivo per il quale la norma del secondo comma può trovare applicazione solo quando il lavoratore autonomo, che ricopre una delle cariche elettive, si astenga del tutto dall'attività lavorativa in costanza di mandato (ex multis del. Sez. regionale di controllo per la Lombardia, n. 95/2014/PAR, n. 105/2014/PAR, n. 238/2014/PAR; del. Sez. regionale di controllo per le Marche n. 27/2014/PAR; del. Sez. regionale di controllo per la Basilicata, N. 3/2014/PAR; del. Sez. regionale di controllo per la Puglia, n. 74/2016/PAR e del. Sez. regionale di controllo per la Liguria n. 21/2019/PAR).
Secondo racconto orientamento, i due commi dell'art. 86 seguono la medesima ratio dettando una disciplina uniforme per fattispecie che, sia pure con riferimento a differenti categorie di lavoratori, presentano presupposti sostanziali omogenei.
In particolare, la su richiamata giurisprudenza contabile ha ritenuto che il riferimento effettuato dall'art. 86, comma 2, al “titolo previsto dal comma 1” deve essere collegato non solo all'oggetto del pagamento (gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi), ma anche alla ragione che causalmente lo giustifica; quest'ultima è da rinvenirsi nel sostegno che l'ordinamento vuole assicurare a favore di chi opti per l'esclusività dell'incarico di amministratore, opzione che, in quanto tale, non può essere diversamente disciplinata per il lavoratore dipendente rispetto a chi non riveste tale posizione (cfr. del. Sez. regionale di controllo per la Liguria n. 21/2019/PAR). Dunque, “l'esigenza che giustifica l'accollo al bilancio pubblico della spesa per oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi impone che il lavoratore dipendente dedichi all'incarico di amministratore locale l'esclusività del suo tempo e delle sue energie lavorative, con contestuale rinuncia alla retribuzione corrispettiva” (Sez. regionale di controllo per la Lombardia n. 95/2014/PAR cit.).
In tempi recenti la Corte di cassazione - sezione lavoro – ha espresso (cfr. ordinanza n. 24615/2023 e n. 18396/2024) un orientamento difforme evidenziando che la disposizione contenuto nel secondo comma dell'articolo nel commento, nella parte in cui pubblicare il versamento “allo stesso titolo” per gli amministratori locali che “non siano lavoratori dipendenti”, non può intendersi come volta a stabilire, anche per i lavoratori autonomi, la condizione di cui al primo comma (cioè l'aspettativa non retribuita), semplicemente perché detto presupposto è inconcepibile per i lavoratori che non siano dipendenti.
In particolare, ad avviso della magistratura di legittimità (ordinanza n. 24615 del 14.8.2023):
- ove si dovesse subordinare l'obbligo del versamento alla contribuzione alla cessazione dell'attività anche per i lavoratori autonomi verrebbe vanificata la garanzia costituzionale di cui all'art. 51 Costituzione;
- per i liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive, la tutela al mantenimento del posto di lavoro - da intendersi estensivamente come mantenimento dell'attività lavorativa – diviene effettiva solo se agli stessi, da un lato, è consentita la prosecuzione degli incarichi professionali e, dall'altro, è attribuito il beneficio previdenziale in discussione, a compensazione della ridotta capacità di contributo;
- “la previsione del beneficio dell'accollo contributivo, senza rinuncia allo svolgimento dell'attività professionale, considera la situazione del lavoratore autonomo e ne tutela le peculiarità; per quest'ultimo, la sospensione integrale dell'attività lavorativa avrebbe riflessi fortemente negativi per il futuro, rendendo oltremodo difficoltosa la ripresa; d'altro canto, lo svolgimento di un mandato, particolarmente impegnativo, come è quello connesso agli incarichi di cui al comma 1 dell'art. 86, inevitabilmente interferisce sull'attività di lavoro, con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla capacità contributiva del professionista”.
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