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Vice segretari, Circolare del Ministero Interno

L’art. 16 ter commi 9 e 10 del DL 162/2019 hanno innovato in materia di Vice segretario comunale e provinciale. In particolare la norma prevede:

"9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al periodo precedente. Il funzionario incaricato è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilità di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco.

10.   Le disposizioni del comma 9 del presente articolo si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli una convenzione per l'ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne abbia una in corso, purché la sede di segreteria risulti vacante".

Al fine di chiarire la portata della nuova disposizione normativa, il Ministero dell’Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Albo nazionale Segretari Comunali e Provinciali ha diffuso ieri la seguente Circolare, trasmessa alle Prefetture e a alle Sezioni regionali dell’albo Segretari Comunali e Provinciali.

La Circolare riprende la figura del Vice segretario normata nel Dlgs 267/2000 e smi Tuel e nella nuova disposizione di cui art. 16 ter commi 9 e 10 DL 162/2019. Sono poi esaminati i requisiti del Vice segretario, la formazione professionale, il procedimento per il conferimento dell’incarico nei casi generali e nei casi di sedi convenzionate, la pubblicizzazione periodica della sede, gli incarichi di reggenza ai segretari in disponibilità, gli incarichi di reggenza a scavalco ai segretari titolari. E’ inoltre allegato alla Circolare di cui in oggetto, un  modulo per la presentazione alla Prefettura dell’istanza di autorizzazione allo svolgimento del ruolo di Vice segretario comunale e provinciale per gli aventi diritto