Vietata la cessione di reti e impianti necessari all'erogazione di un servizio pubblico locale
Il Consiglio di Stato, sez. II, con sentenza n. 4159 del 14 maggio 2025 ha ribadito il divieto per gli enti locali di cedere la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali necessarie all’erogazione di un servizio pubblico. Al massimo possono essere cedute solo ad una società a capitale interamente pubblico.
Il comma 13 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (vigente ratione temporis) le società pubbliche costituite dagli enti locali devono possedere i seguenti requisiti: a) proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali; b) capitale interamente pubblico; c) incedibilità del capitale sociale. Non vi è dubbio, quindi, che la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali sia un requisito indefettibile della qualificazione di società pubblica. Tuttavia detto requisito non è pacificamente posseduto dall'interessata, che conseguentemente è stata legittimamente esclusa dall'accesso al meccanismo incentivante.
Peraltro l'art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 201 del 2022 ha lasciato invariato, nella sostanza, il divieto per gli enti locali di cedere la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, salva la possibilità di porre tali beni "a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima".