Vigenza del subappalto necessario – Il Parere del MIT
Una Stazione Appaltante si rivolgeva al Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di richiedere se a seguito dell'abrogazione dell'art. 12 della legge n. 80/2014 sia ad oggi ancora presente nella normativa vigente fosse rinvenibile un riferimento al subappalto necessario e, in caso affermativo, chiedeva l'indicazione della norma regolatrice.
Il MIT con Parere n. 3526/2025 del 3 giugno ha risposto alla predetta richiesta precisando che: “Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario/qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648)”.
Il Supporto Giuridico fa poi rifermento alla sentenza n. 1793/2024 del Consiglio di Stato secondo cui "nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto.